In quanto soggette a “frequentazione antropica”, anche le aree di manovra e le rampe di accesso ai garage rientrano tra le superficie sulle quali viene conteggiata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 13182 del 16 maggio 2019, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V civ., ord. 16.5.2019,
n. 13182
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1. F. s.r.l. impugnava il diniego della richiesta rettifica della superficie utile computabile ai fini dell’applicazione della tariffa di igiene ambientale inerente il parcheggio di proprietà della ricorrente sito in Belluno, diniego con cui era stata confermata la correttezza degli importi TIA già fatturati da B. S.r.l., società alla quale il comune di Belluno ha affidato la raccolta dei rifiuti urbani.
La commissione tributaria provinciale di Belluno rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Veneto.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a due motivi illustrati con memoria. B. S.r.l. si è costituita in giudizio con controricorso pure illustrato con memoria.
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 62, comma 2, del decreto legislativo 507/93 e 6 del regolamento per l’applicazione della tariffa dei rifiuti urbani del Comune di Belluno. Sostiene che, a norma delle disposizioni normative citate, non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell’anno. Nel caso di specie la contribuente aveva chiesto la riduzione della superficie tassabile escludendo dalla imponibilità le aree di manovra e le rampe di accesso al parcheggio, analogamente a quanto è previsto dal regolamento comunale per le aree comuni del condominio di cui all’articolo 1117 cod. civ..
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in quanto da un lato la CTR ha affermato che il parcheggio nel suo insieme produce una esigua quantità di rifiuti, dall’altro ha ritenuto che anche le aree di manovra e le rampe di accesso al parcheggio fossero produttive di rifiuti benché, tenuto conto della produttività complessiva, in tali aree la produzione doveva ritenersi pari a zero.
(omissis)
4. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che esso è infondato. Invero presupposto della TARSU (la Tia costituisce una mera variante della TARSU, come affermato da Sezioni Unite 2010/14903, 2015/23114 e dalla Corte Costituzionale 2010/64), ai sensi dell’art. 62 del d. lgs. n. 507 del 1993, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, a fronte della quale rientra nell’onere del contribuente la dimostrazione di eventuali condizioni di esclusione o di esenzione dalla tassazione. Nel caso di specie le rampe e le aree di manovra sono soggette a frequentazione antropica al pari delle aree di parcheggio, per il che non può farsi derivare dalla sola diversa utilizzazione delle aree la mancata produzione di rifiuti. Neppure può affermarsi l’interpretazione estensiva dell’art. 6 del regolamento comunale che esclude dalla tassazione le aree condominiali comuni, posto che le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione.
5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto con esso la contribuente sottende il riesame di questione di fatto (la produzione di rifiuti nelle aree di manovra e nella rampe di accesso) che è precluso nel giudizio di legittimità.
6. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. (omissis).
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a B. S.r.l. le spese processuali che liquida in euro 6.000, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.