Appropriazione indebita in condominio: è perseguibile solo a querela
Se il condominio rimette la querela per appropriazione indebita a carico dell’amministratore che aveva dapprima sottratto i soldi condominiali e poi li aveva restituiti, il reato si ritiene estinto, in quanto ad oggi, tale reato è divenuto perseguibile soltanto a querela.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II pen., sent. n. 31706/2018
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Fatto e Diritto
- F.S. veniva tratto a giudizio davanti il Tribunale di Asti per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 e 646 cod. pen. per essersi appropriato della somma di euro 29.559,20 e di svariati documenti contabili, certificati di conformità ed altro ancora, di cui aveva la disponibilità in qualità di amministratore del Condominio ….
Con sentenza del 19/09/2017, il giudice monocratico del Tribunale di Asti dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.S. dal reato di appropriazione indebita aggravata per non essere l’imputato punibile per particolare tenuità del fatto.
Ad avviso del giudice, il fatto commesso dall’imputato poteva essere considerato di particolare tenuità in quanto:
a) aveva risarcito il danno tant’è che la querela era stata rimessa;
b) «non vi sono elementi da cui desumere l’abitualità della condotta e il fatto contestato consiste in una condotta singola e non reiterata»;
c) l’imputato aveva tenuto una condotta caratterizzata da «scarsa intensità del dolo».
- Contro la suddetta sentenza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 131 bis cod. pen. in quanto, ai fini della valutazione della tenuità del fatto, il giudice non avrebbe potuto valorizzare il comportamento successivo alla condotta criminosa ossia l’aver risarcito il danno peraltro di notevolissima entità.
- Premesso che il ricorso non è manifestamente infondato, va preso atto che, a seguito del d. lgs n. 36/2018, il reato di appropriazione indebita è divenuto perseguibile a querela.
Poiché dagli atti risulta che la querela era stata rimessa ed accettata (cfr. sentenza impugnata), ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese del procedimento.