L’avviso di convocazione all’assemblea condominiale si considera ricevuto nel momento del rilascio da parte dell’agente postale dell’avviso di giacenza della raccomandata presso l’ufficio postale. In tale caso, le delibere approvate nell’ambito dell’assemblea cui il condomino non ha partecipato sostenendo di non aver ricevuto la relativa convocazione, non sono dunque annullabili. È quanto rimarcato dalla Cassazione con la sentenza 8275/2019 di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 25.3.2019,
n. 8275
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La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello proposto dal Condominio … nei confronti della condomina E.S., e per l’effetto rigettava il ricorso presentato da quest’ultima ex art. 1137 c.c. per ottenere l’annullamento di una delibera condominiale per difetto di convocazione della medesima alla relativa assemblea.
La Corte territoriale a sostegno della decisione rilevava che dagli atti di causa risultava che l’amministratore del Condominio aveva provveduto tempestivamente, in data 25.05.2006 (e quindi oltre 10 giorni prima), a spedire a tutti i condòmini, tramite raccomandate, le convocazioni per l’assemblea condominiale, fissata in data 8.06.2006, e che non vi era contestazione sul fatto che tale invio fosse stato effettuato anche alla condomina E.S. presso il suo indirizzo di residenza, per cui affermava che nel caso di specie operava la presunzione di conoscenza della convocazione ai sensi dell’art. 1335 c.c., tenuto conto dell’affidabilità del mezzo utilizzato per l’invio della stessa, ragion per la quale l’assemblea condominiale era stata legittimamente tenuta.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione la E.S., formulando un unico motivo, cui resiste con controricorso il Condominio.
(omissis)
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1105, comma 3, 1136, comma 6, 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., nonché la violazione dell’art. 66, ultimo comma, disp. att. cod. civ., testo previgente. In particolare si duole che la Corte di appello abbia (erroneamente) ritenuto sufficiente, ai fini della regolarità della convocazione per l’assemblea condominiale, la prova della spedizione della raccomandata contenente la convocazione all’indirizzo della condomina, quando invece sarebbe stato necessario provare da parte del Condominio la ricezione dell’atto da parte della destinataria.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Per costante orientamento di questa corte (ex multis, Cass. 26 settembre 2013 n. 22047), la invocata disposizione dell’art. 66 disp. att. c.c. viene interpretata nel senso che essa esprime il principio secondo cui ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea del condominio e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare. Viene, inoltre, affermata la necessità che l’avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo quale dies ad quem alla riunione dell’assemblea in prima convocazione. Con la conseguenza che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell’avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell’art. 1137 c.c., come confermato dal nuovo testo dell’art. 66, terzo comma, disp. att., c.c., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell’avviso, né la data di svolgimento dell’assemblea in seconda convocazione, né che la data della prima convocazione fosse stata eventualmente già fissata dai condòmini prima dell’invio degli avvisi.
La medesima giurisprudenza, peraltro, qualifica l’avviso di convocazione – atto eminentemente privato, e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari – quale atto unilaterale recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina nell’art. 1335 c.c., al medesimo applicandosi la presunzione di conoscenza in tale norma prevista (superabile da una prova contraria da fornirsi dal convocato), in base alla quale la conoscenza dell’atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione all’indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza.
Invero, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma. L’onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell’impossibilità di acquisire in concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà (cfr., per una fattispecie in tema di comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di un condominio, Cass. 29 aprile 1999 n. 4352).
Dall’anzidetto quadro normativo viene fatto derivare l’ovvio corollario per cui, se è vero che per ritenere sussistente, ex art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, è necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi.
(omissis)
Va riaffermato, dunque, quale principio di diritto, che in tema di condominio, con riguardo all’avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. (nel testo ratione temporis vigente), posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell’art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio (sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell’art. 1335 c.c. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata (cui il testo dell’art. 66 disp. att. c.c. affianca, nel testo successivo alla riforma di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, altre modalità partecipative), e questa non sia stata consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza).
(omissis)
Alla luce del quadro giurisprudenziale e normativo riprodotto si osserva che nel caso di specie l’amministratore ha provato la spedizione della convocazione tramite lettera raccomandata, e la sentenza impugnata ha evidenziato, da un lato, la sussistenza della presunzione di conoscenza, tenuto conto dell’affidabilità dello strumento di spedizione utilizzato, e, dall’altro, la mancanza di alcuna allegazione e prova specifica dedotta dalla ricorrente in ordine alla impossibilità di acquisire conoscenza dell’atto senza colpa, generica la sola negazione del ricevimento dello stesso, inidonea a superare la presunzione di conoscenza dell’atto regolarmente inviato.
Con la conseguenza che correttamente è stata ritenuta validamente raggiunta, attraverso la prova della spedizione della raccomandata contenente l’avviso di convocazione in data 25.05.2006, la presunzione di ricezione dello stesso da parte della destinataria, sulla quale gravava, pertanto, l’onere di controllare assiduamente la corrispondenza a lei diretta, per un riscontro della tempestività o meno dell’inserimento dell’avviso medesimo nel rispetto dei cinque giorni previsti dalla disposizione invocata.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
(omissis)
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che vengono liquidate in complessivi euro 3.700, di cui euro 200 per compensi, oltre accessori come per legge.