Con un’importante pronuncia, di cui riportiamo un estratto, la Cassazione chiarisce che l’amministratore, all’atto della convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto, non è obbligato ad allegare il bilancio e i giustificativi. Se non lo fa, la delibera di approvazione è comunque valida, in quanto non è stato pregiudicato il diritto all’informazione sui temi in discussione, essendo riconosciuta ai condòmini la facoltà di richiedere, anticipatamente, le copie dei documenti oggetto di deliberazione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 5.10.2020,
n. 21271
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La P.I. s.r.l. ha impugnato la delibera adottata in data 7.3.2002, con cui il Supercondominio resistente aveva approvato il consuntivo relativo al periodo compreso tra il primo ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001, lamentando che il suddetto bilancio non era stato comunicato prima dell’assemblea e non contemplava alcun esonero della società dal pagamento delle quote ordinarie, come invece previsto nell’atto di acquisto dell’immobile versato in atti.
Il tribunale ha respinto l’impugnazione, rilevando che il bilancio era stato allegato alla delibera di approvazione comunicata alla ricorrente, la quale non aveva – però – precedentemente chiesto di visionare la documentazione giustificativa o il documento approvato.
Riguardo alle spese ordinarie, ha osservato che la deroga ai criteri legali di ripartizione doveva essere accettata da tutti i condòmini, non potendo essere contenuta nel solo contratto di acquisto dell’immobile da parte della P.I. s.r.l., e che non sussisteva alcun vulnus alla chiarezza dei dati contabili.
Su appello della società soccombente, la pronuncia è stata integralmente riformata in appello.
La Corte distrettuale ha ritenuto che il bilancio dovesse essere comunicato preventivamente alla società, essendo altrimenti leso il diritto “ad avere l’informativa generica con riferimento a quanto oggetto di assemblea”, non potendo sopperire il successivo invio dell’atto, unitamente alla delibera di approvazione, dovendosi osservare l’obbligo di informazione in via preventiva e non successiva, osservando infine che i precedenti di legittimità richiamati dal Supercondominio si riferivano alla richiesta di documentazione ulteriore, finalizzata a chiarire e a giustificare le singole poste di bilancio, non certo al bilancio in sé.
Per la cassazione della sentenza il Supercondominio ha proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.
La P.I. s.r.l. ha depositato controricorso.
(omissis)
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1105, 1139, 1135, 1137 c.c., 66 disp. att. c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la sentenza affermato erroneamente che la mancata comunicazione preventiva del bilancio sottoposto all’approvazione dell’assemblea lederebbe il diritto ad una corretta informazione dei singoli riguardo alle materie da discutere, trascurando che tale diritto è soddisfatto dall’avviso di convocazione contenente l’indicazione delle materie all’ordine del giorno, non occorrendo la trasmissione della documentazione contabile, dato che il destinatario del rendiconto non sono i singoli condòmini, ma l’assemblea.
(omissis)
3. Il primo motivo è fondato e comporta l’assorbimento delle altre censure.
È pacifico che il bilancio consuntivo portato all’approvazione assembleare non era stato trasmesso alla società ricorrente al momento della convocazione e che era stato comunicato ex post, unitamente alla delibera di approvazione.
La Corte di merito ha affermato che la mancata comunicazione preventiva del bilancio lederebbe il diritto del singolo condominio ad un’informazione generica, non ponendolo in condizione di partecipare all’assemblea con un’adeguata conoscenza delle questioni in discussione.
Tale assunto non può essere condiviso.
Questa Corte ha costantemente affermato che l’obbligo di preventiva informazione dei condòmini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (Cass. 21966/2017; Cass. 15587/2018).
Non è quindi configurabile un obbligo, per l’amministratore condominiale, di allegare all’avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condòmini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (Cass. 19210/2011; Cass. 19799/2014).
Ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare l’illegittimità della successiva delibera di approvazione per l’omessa allegazione dei documenti contabili all’avviso di convocazione dell’assemblea, ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (Cass. 25693/2018).
È quindi accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.
(omissis)
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.