Il mancato rilascio della certificazione di abitabilità non basta per salvaguardare il bonus prima casa nell’ipotesi di mancato trasferimento, entro 18 mesi, della residenza nel Comune in cui è situato l’alloggio acquistato (e, dunque, non necessariamente nell’appartamento medesimo).
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 28838/2019, di cui riportiamo un estratto.
—————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 8.11.2019,
n. 28838
——————
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte dei coniugi D. e M. di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2006 – emessa a seguito di revoca dell’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito finalizzate all’acquisto di immobili ad uso abitativo – ha rigettato l’appello dell’Ufficio.
I contribuenti si costituiscono con controricorso e propongono ricorso incidentale su unico motivo (con riferimento alle spese del giudizio di secondo grado).
La causa viene rinviata a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo dei gradi di merito in relazione alle doglianze di natura processuale dedotte dalla ricorrente.
Considerato che:
(omissis)
3. Col secondo motivo del ricorso principale, si deduce violazione art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al d.p.r. 131/86, ex art. 360 n. 3 c.p.c..
Questo motivo è fondato.
3.1. Sul mancato trasferimento della residenza per usufruire dei benefici “prima casa” l’orientamento di questa Corte (omissis) è consolidato nel senso di ritenere che “in tema di imposta di registro, l’art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118), richiede, per la fruizione dei benefici c.d. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto”.
3.2. Quanto alla ricorrenza della forza maggiore, quale causa di giustificazione del mancato trasferimento della residenza, si è precisato che per forza maggiore deve intendersi “un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di ‘abitare’ nella prima casa entro il termine suddetto” (cfr. Cass. n. 7067/14; id n.13177/14); “un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento” (Cass. n. 6076/2017; cfr. Cass. n. 13148/16; n. 14399/13; n. 864/16 e n. 25/16).
3.3. Si è poi ulteriormente chiarito che: “in tema di benefici fiscali per l’acquisto della ‘prima casa’, la circostanza che l’acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell’immobile per il mancato rilascio da parte del conduttore, nonostante la tempestiva comunicazione della disdetta, non costituisce causa di forza maggiore, atteso che l’art. 1, nota II bis, lett. a), parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata, sicché possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune” (cfr. Cass. n. 13346 del 28/06/2016).
3.4. Ha pertanto errato la C.T.R. a riconoscere l’esimente della forza maggiore nel fatto costituito dal rigetto del cambio di residenza da parte del Comune di Taranto – constatato lo stato di inabitabilità, per mancato completamento dell’immobile acquistato – non integrando tale situazione le caratteristiche della forza maggiore, come sopra delineate in base alla giurisprudenza sul tema (in termini Cass. n. 2527/2014, ove è statuito che il rilascio del certificato di abitabilità non rileva ai fini della normativa di cui al d.P.R. 131/1986, che richiede, quale condizione per fruire dei benefici fiscali, il trasferímento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile, e non, come l’art. 1 della Legge 22 aprile 1982, n. 168, che l’immobile acquistato venga adibito “a propria abitazione”).
4. Il ricorso incidentale, col quale si deduce violazione di legge in relazione alla compensazione delle spese di secondo grado, va dichiarato assorbito.
5. Conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo, dichiarato assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Puglia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia, in diversa composizione.