I condòmini gettano cibo dalle finestre per sfamare i piccioni. Sul marciapiedi antistante il condominio si crea una patina viscida, sulla quale una passante case e si infortuna. Il condominio viene condannato a risarcire la malcapitata. Di seguito una sintesi della vicenda e l’ordinanza 15839/2019 della Corte di Cassazione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 12.6.2019, n. 15839
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1. Nel giugno 2011, G.R. conveniva in giudizio il Condominio … ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. per i danni subiti in ragione della caduta verificatasi sul marciapiede del fabbricato condominiale situato all’interno del complesso, mentre transitava a piedi in prossimità di attività commerciali. Secondo l’attrice la caduta era stata provocata da una sostanza oleosa e viscida sulla pavimentazione per effetto di residui di cibo presenti sul marciapiede misto a neve in via di scioglimento. Si costituiva in giudizio il Condominio, negando alcuna responsabilità a carico del condominio.
Il Condominio invocava la chiamata in causa a garanzia e manleva della … Ass.ni. All’esito dell’autorizzazione e a seguito di notifica al terzo, si costituiva la … Ass.ni s.p.a, che insisteva sul rigetto della pretesa risarcitoria.
Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 917/2013, rigettava la domanda dell’attrice per assenza di presupposti ex art. 2051 c.c. del Condominio per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e custodia volti ad evitare l’insorgenza di cause di pericolo. Il giudice di prime cure riteneva che la presenza di residui di cibo non potevano ritenersi un fatto ascrivibile al condominio ma piuttosto alla maleducazione di un presumibile condomino o di un terzo.
2. La Corte di Appello dell’Aquila con sentenza del 04 agosto 2017, condannava l’appellato Condominio … al risarcimento dei danni subiti dall’appellante ritenendo ricorrente la responsabilità di cui all’art. 2051 a fronte dell’omessa prova del caso fortuito da parte del Condominio; accoglieva l’eccezione della … Ass.ni s.p.a. sulla mancata reiterazione nel grado d’appello della domanda di manleva, da parte del Condominio nei confronti Compagnia assicuratrice, con la proposizione ex art. 346 c.p.c. delle proprie richieste, limitandosi a chiedere solo la conferma della sentenza di primo grado, con condanna del solo Condominio al risarcimento in favore dell’attrice ed alla refusione delle spese a carico di entrambi.
3. Avverso detta sentenza, il Condominio ricorrente propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. … Ass.ni s.p.a. resiste con controricorso.
3.1. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, di condividere la proposta del relatore.
5.1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 I° comma n. 3 c.p.c., non avendo il Giudice riconosciuto il giusto valore probatorio degli elementi emersi durante l’istruttoria, che avvaloravano la tesi contraria a quella effettivamente adottata.
5.2. Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.; si duole dell’inadeguata valutazione della condotta della danneggiata, che, con maggiore diligenza avrebbe potuto evitare l’evento.
5.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.c. in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte ritiene che il condominio non abbia riproposto domanda di manleva.
6. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili per le seguenti ragioni.
Nel primo motivo viene evocata solo una parte della motivazione e non quella complessiva che risulta alle pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata.
Da ciò consegue che l’illustrazione del motivo, effettuata dal ricorrente, risulta per ciò solo inidonea a svolgere le funzioni di critica proprie di un motivo di impugnazione. E comunque, sia nel primo che nel secondo motivo vengono evocate risultanze probatorie fattuali senza il rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., e si pretende, piuttosto che di denunciare vizi in iure, sebbene sotto il profilo della c.d. falsa applicazione di legge (e vizio di sussunzione), di sollecitare la Corte ad una rivalutazione di merito della quaestio facti; dunque non si è in presenza di vizio in iure ma di sollecitazione al controllo motivazionale su detta quaestio, del tutto al di fuori di quanto consentito dal nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. S.U. 8053-8054/2014).
Infine si rileva che il ricorrente si disinteressa totalmente del rilievo svolto a pag. 5 sulla frequenza di comportamenti di condòmini che avevano l’abitudine di gettare cibo dalle finestre per dare nutrimento ai piccioni.
Tanto premesso, non è dato rinvenire vizi logico-giuridici nell’iter argomentativo posto a fondamento della decisione d’appello.
(omissis)
7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
(omissis)
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.