Cade sulle scale condominiali rese scivolose dall’olio, ma la macchia era ben visibile. Si trattava, dunque, di una insidia percepibile con l’ordinaria diligenza il che rende l’evento un “caso fortuito”, come tale idoneo a liberare il custode dalla presunzione di responsabilità e dunque da ogni richiesta di risarcimento. è il principio di diritto rimarcato dalla Cassazione con l’ordinanza 26258 del 16 ottobre 2019, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 16.10.2019,
n. 26258
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1. Nel 2002 A.S. convenne dinanzi al Tribunale di Salerno il condominio del fabbricato “X” di via …, chiedendone la condanna risarcimento dei danni alla persona patiti in conseguenza di una caduta occorsagli mentre percorreva le scale del suddetto fabbricato, rese scivolose da una “sostanza liquida”.
2. Il condominio si costituì e, oltre a contestare la domanda, chiamò in causa al proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Assitalia s.p.a., che in seguito mutò ragione sociale in Generali Italia s.p.a..
3. Con sentenza 9 agosto 2007, n. 1912, il Tribunale di Salerno rigettò la domanda, ritenendola non provata.
La sentenza fu impugnata dalla parte soccombente.
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza 26 luglio 2017, rigettò il gravame.
Il giudice d’appello, in ciò dissentendo dal Tribunale, affermò che doveva ritenersi “veritiera la presenza della macchia di liquido sulle scale e che a causa di essa l’attore fosse scivolato”; e che di conseguenza doveva ritenersi dimostrato il nesso di causalità fra la caduta e le lesioni.
Aggiunse, tuttavia, che la domanda non potesse essere accolta perché “manca [va] la prova che l’attore abbia comunque adottato la normale diligenza nello scendere le scale, prestando attenzione alle stesse”.
4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da A.S. con ricorso fondato su un motivo.
Hanno resistito con controricorso il condominio e la Generali Italia s.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.
Il condominio e la Generali hanno depositato memoria.
1. Il motivo unico di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1227, 2051 e 2697 c.c.
Deduce che la Corte d’appello ha illegittimamente invertito l’onere della prova, non essendo onere del danneggiato dimostrare di avere prestato la dovuta attenzione per evitare il danno.
1.2. Ritiene il collegio, dissentendo dalla proposta di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c., che il motivo sia infondato.
Esso, infatti, muove da una non corretta lettura della ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.
Sostiene il ricorrente, infatti, che la Corte di appello avrebbe preteso da lui l’onere di fornire la prova che la macchia sulla quale cadde fosse invisibile; e che, non avendo egli fornito tale prova, la sua domanda sia stata per questa ragione rigettata.
1.3. In realtà, esaminando la sentenza impugnata nel suo complesso, ci si avvede che la Corte d’appello non ha affatto risolto la questione ad essa devoluta applicando il principio actore non probante, reus absolvitur.
La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto:
(a) in punto di fatto, che la macchia sulla quale scivolò l’odierno ricorrente fosse “ben visibile” (così la sentenza d’appello, p. 4, primo capoverso);
(b) in punto di diritto, che la circostanza che la vittima non si sia avveduta d’una insidia percepibile con l’ordinaria diligenza costituisca, per il proprietario della cosa dannosa, un “caso fortuito”, come tale idoneo a liberare il custode dalla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. (ibidem, p. 4, ultimo capoverso).
La decisione d’appello, pertanto, non ha affatto risolto la controversia in base al criterio dell’onere della prova: ha, al contrario, ritenuto che la condotta della vittima (consistita nel non percepire un’insidia agevolmente percepibile) abbia rappresentato la causa unica del danno, esonerando da responsabilità il condominio.
1.4. Tale valutazione è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di danni causati da cose in custodia, il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell’evento (per tutti i rilievi che precedono si veda, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018).
Ovviamente lo stabilire, poi, se nel caso di specie il pericolo potesse o non potesse essere avvistato od evitato, e se la condotta della vittima ebbe il ruolo di causa esclusiva o mera concausa del danno, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in questa sede.
2. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
3. Le spese.
3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate tra tutte le parti, in considerazione della oggettivamente non immediata chiarezza della formulazione della motivazione della sentenza d’appello, la quale può avere scusabilmente indotto in errore il ricorrente.
(omissis)
– rigetta il ricorso;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
– dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di A.S. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.