Un condomino scivola sulle scale condominiali rese viscide da un liquido oleoso. Ma il condominio non è responsabile, perché manca “prova del nesso di causalità”, dato che i gradini non erano danneggiati, la caduta del liquido era stata casuale e il danneggiato aveva affrontato le scale con le mani occupate dalle buste della spesa. Di seguito un estratto dell’ordinanza 10986/2018 della Corte di Cassazione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 8.5.2018,
n. 10986
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è stata impugnata da M.V. la sentenza n. 877/2016 della Corte di Appello di Napoli con ricorso fondato su due ordini di motivi e non resistito dalla parte intimata, la quale non ha svolto attività difensiva.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione della Corte territoriale rigettava l’appello interposto innanzi ad essa dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1176/2009.
Quest’ultima aveva già rigettato la domanda avanzata dal medesimo odierno ricorrente al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di sua caduta nelle scale di edificio condominiale provocata dall’essere scivolato su sostanza liquida su un gradino.
1. Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c..
Col secondo motivo si deduce il vizio di violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
1.1. Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di opportunità.
I motivi non possono essere accolti stante la loro inammissibilità.
Va, al riguardo, evidenziato che il Tribunale di prima istanza aveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente per mancanza della “prova del nesso di causalità”stante la risultata circostanza che il M.V. aveva affrontato le scale “con le mani occupate dalle buste della spesa”.
La Corte territoriale, all’esito di detta ricostruzione fattuale, ha – più specificamente – ritenuto correttamente che doveva negarsi la ravvisabilità in capo al Condominio di profili di colpa ex art. 2051 c.c. (stante, per di più, la risultanza che i gradini non presentavano alcuna anomalia, che il pericolo era dovuto a materiale oleoso del tutto occasionalmente presente e che neppure era stata dedotta la riferibilità di colpevole abbandono dello stesso materiale).
La decisione oggi gravata innanzi a questa Corte ha fatto corretta applicazione e buon governo delle norme dei principi applicabili nella fattispecie.
Deve, poi, ribadirsi il principio per cui “in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360, n. 3 c.p.c., giusto il disposto di cui all’art. 366, co. I . n. 4 c.p.c., deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse” (Cass. n. 1317/2004).
Tanto con la conseguenza che spetta alla parte ricorrente l’onere (nella fattispecie non adempiuto) di svolgere “specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perché determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 635/2015).
Nella fattispecie in esame parte ricorrente, viceversa, non solo non ha svolto le suddette specifiche argomentazioni, ma – attraverso l’uso strumentale della denuncia di pretese violazioni di norme di legge – ha finito con lo svolgere impropriamente inammissibili censure in punto di fatto.
Il motivi sono, quindi, del tutto inammissibili.
2. Per le considerazioni innanzi svolte il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
(omissis)
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.