Una donna cade sul marciapiede antistante un condominio, che in primo e secondo grado viene condannato al risarcimento dei danni. La Cassazione, tuttavia, spariglia il tavolo: occorre prima capire se la proprietà del marciapiede sia del Comune o del condominio, considerando che quest’ultimo può eccepire in qualunque momento il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, trattandosi di una difesa non soggetta a decadenza. Di seguito un estratto di questa interessante ordinanza della Corte di Cassazione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 20.12.2017,
n. 30545
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1. A.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, il Condominio … chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lei sofferti a causa di una caduta su di un marciapiede asseritamente di proprietà del Condominio.
Rimasto contumace il convenuto il Tribunale, svolta prova per testi ed una c.t.u., accolse la domanda e condannò il Condominio al risarcimento dei danni liquidati in euro 14.429,63, con rivalutazione, interessi ed il carico delle spese.
2. La pronuncia è stata appellata dal Condominio soccombente e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 10 marzo 2016, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale che il marciapiede, pur non rientrando tra le parti comuni di un edificio ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., può assumere natura condominiale in relazione alla sua destinazione e che comunque il Condominio, essendo rimasto contumace in primo grado, era decaduto dalla possibilità di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale e, di conseguenza, l’assenza di ogni obbligo a suo carico di manutenzione del marciapiede.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno ricorre il Condominio con atto affidato ad un solo complesso motivo.
Resiste A.R. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 3-75, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza e violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167 e 184 cod. proc. civ., degli artt. 822-825, 1117, 2043, 2051 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 2 e 3 del codice della strada.
Rileva il ricorrente, tra l’altro, che la contestazione della legittimazione passiva costituisce una mera difesa, non soggetta a decadenza, e che essa può essere fatta valere anche in grado di appello e rilevata d’ufficio dal giudice.
1.1. Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951, hanno stabilito, tra l’altro, che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.
Nel caso in esame, l’obbligazione risarcitoria del Condominio, sia ai sensi dell’art. 2043 che dell’art. 2051 cod. civ., intanto può essere in astratto prospettabile in quanto risulti che lo stesso è titolare di un diritto di proprietà sul marciapiede dov’è avvenuto l’incidente, dovendosi altrimenti indirizzare la domanda risarcitoria nei confronti del Comune (come di regola avviene, v. la sentenza 3 agosto 2005, n. 16226). Ne consegue che la titolarità di un diritto dominicale sul marciapiede teatro dell’incidente costituisce presupposto ineliminabile per l’accoglimento della domanda della A.R., per cui la Corte d’appello non avrebbe dovuto affermare la tardività della contestazione in conseguenza della contumacia del Condominio in primo grado, non trattandosi di un’eccezione in senso stretto.
Le ulteriori censure rimangono assorbite.
2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito della causa attenendosi al principio di diritto suindicato e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.