La Cassazione, confermando la non responsabilità da parte del condominio, scrive la parola fine ad una vicenda che risale ormai a quasi 18 anni fa: cioè a quel 16 aprile 2001, quando un anziano scivolò su una stradina resa viscida da neve e fogliame, imputandone la causa appunto al condominio e chiedendo un risarcimento di più di 150mila euro per essersi rotto un femore.
Di seguito un estratto dell’ordinanza 31540 del 6 dicembre 2018.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., ord. 6.12.2018,
n. 31540
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C.P. convenne davanti al Tribunale di Avellino, con citazione del 14/6/2002, il Condominio …, esponendo di essere caduto il giorno 16/4/2001, a causa della presenza di neve e fogliame non rimosso, su una strada interna al parco, riportando la frattura del femore sinistro e che la responsabilità dell’incidente era da imputare alla cattiva manutenzione della strada da parte del convenuto. Chiese la condanna del medesimo, in qualità di proprietario della strada, ai sensi dell’art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni. Successivamente in corso di causa, appreso che il condominio non era proprietario della strada, mutò la causa petendi chiedendo che il medesimo fosse condannato ai sensi dell’art. 2051 c.c. per non aver esercitato correttamente la custodia su un bene – quale la strada – divenuto pericoloso a causa delle condizioni atmosferiche.
Chiese la condanna del convenuto a pagare la somma di euro 156.321,78 oltre interessi e rivalutazione. Costituitosi il contraddittorio con il Condominio e con la compagnia di assicurazioni del medesimo, il Tribunale di Avellino, accertato che non risultava provata la presenza di fogliame sulla strada ma solo di residui di neve, sussunse il caso nell’art. 2051 c.c. e ritenne che l’evento dannoso fosse dovuto alla condotta del danneggiato, persona anziana avventuratasi senza precauzioni su una strada ripida ed innevata, la cui condotta doveva ritenersi integrare il caso fortuito interruttivo del nesso di causalità tra la custodia della res ed il danno, secondo i principi della causalità adeguata o della regolarità causale. Il giudice specificò che l’applicazione dell’art. 2051 c.c. si giustificava in ragione del fatto che la strada, di per sé non pericolosa, era divenuta tale per effetto di un comportamento straordinario ed eccezionale del danneggiato che aveva interrotto il nesso causale tra la res ed il danno.
La Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza n. 3856 del 24/6/2015, ha ritenuto che l’appello fosse inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto.
Avverso la sentenza del Tribunale e a seguito dell’ordinanza emessa in grado di appello, C.P. propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348 ter, III co. c.p.c., affidato ad un unico motivo. Il Condominio … resiste con controricorso, illustrato da memoria.
1. Con l’unico motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) censura la sentenza per aver fatto malgoverno delle regole di cui all’art. 2051 c.c. sulla responsabilità da cose in custodia. Ad avviso del ricorrente la sentenza, omettendo di rilevare che il danneggiato aveva assolto all’onere della prova su di sé incombente, relativo al nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, e che, di contro, il responsabile del danno non aveva provato l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, applicando l’art. 2051 c.c., non si sarebbe conformata alla giurisprudenza di questa Corte. Ad avviso del ricorrente egli avrebbe fatto un uso del bene (strada) del tutto conforme alla natura e alla sua ordinaria destinazione e non sarebbe stata esigibile da parte sua una diligenza superiore alla norma, non integrando il suo comportamento un fatto avente i caratteri della imprevedibilità ed eccezionalità.
1.1. II motivo è inammissibile. La sentenza ha dimostrato che, dall’istruttoria espletata, ed in particolare dalle prove testimoniali raccolte, era emerso il collegamento dell’evento lesivo non con residui di vegetazione caduta dalle piante e non tempestivamente rimossa ma con la mera presenza della neve e che il comportamento del C.P., persona anziana avventuratasi sulla stradina in salita ancora innevata, doveva ritenersi fattore eccezionale di verificazione del sinistro, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
La valutazione del giudice di merito, in quanto afferente alla ricostruzione dei fatti, non è sindacabile da questa Corte, sicché il motivo è radicalmente inammissibile.
E la sentenza impugnata ha inteso dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l’eventualità di accadimenti dannosi, comporta l’interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l’evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso danneggiato ed alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che l’evento deve essere ricollegato in nesso eziologico (omissis).
2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e sul cd. raddoppio del contributo unificato.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 10.200 (oltre euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.