Perché l’insistente latrato di un cane in condominio sia configurabile come reato, occorre che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone. È il principio di diritto richiamato dalla Cassazione con la sentenza 17811/2019, di cui riportiamo un estratto.
———————
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent n. 17811/2019
———————
1. La sig.ra K.S. ricorre per l’annullamento della sentenza del 09/05/2016 del Tribunale di Rimini che l’ha prosciolta dal reato di cui all’art. 659 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto.
1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 659 cod. pen. e vizio di motivazione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Si imputa alla ricorrente di aver arrecato disturbo ai propri condòmini a causa dell’abbaiare e dei latrati dei cani di sua proprietà.
3.1. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del reato basandosi sulle dichiarazioni rese: a) dalla parte civile, R.A., che aveva abitato nel piano sottostante a quello dell’imputata fino al novembre 2014 e che aveva affermato che la propria vita era divenuta insopportabile a causa dell’abbaiare e ululare dei cani, a qualunque ora del giorno e della notte, sopratutto quando erano lasciati soli; b) dall’amica di quest’ultima, E.G., che nelle occasioni di visita alla R.A. aveva confermato di aver sentito il latrare dei cani provenire dall’appartamento sovrastante; c) dal consulente di parte, ing. S.C., che, su incarico della parte civile, aveva misurato le immissioni sonore nell’appartamento di quest’ultima, rilevando il superamento della soglia della normale tollerabilità. In considerazione della non abitualità della condotta e della esiguità del danno, il Tribunale ha prosciolto l’imputata dal reato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
3.2. Il bene tutelato dall’art. 659 cod. pen. consiste nella quiete (o tranquillità) pubblica. Ha spiegato questa Corte che «per la configurabilità del reato, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone» (omissis).
3.3. Tali principi sono noti al Tribunale che tuttavia, pur citando le numerose pronunce di questa Corte sul punto, non ne fa contraddittoriamente buon governo visto che, come esattamente osservato dalla ricorrente, non risulta che altre persone diverse dalla persona offesa siano state disturbate dall’abbaiare degli animali. La verifica di tale aspetto, imprescindibile per l’integrazione del reato, è totalmente negletto; né è dato sapere se la condotta dell’imputata fosse potenzialmente idonea ad arrecare disturbo alle occupazioni di persone diverse dall’inquilina del piano sottostante (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, secondo cui ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio; nello stesso senso, Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, secondo cui perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio).
3.4. Si tratta di aspetti che, naturalmente, non possono essere assorbiti nella valutazione di esiguità del danno o del pericolo perché la non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone (come pure giustamente osservato dal Tribunale) la consumazione del fatto tipico sotto ogni profilo. In assenza di disturbo al riposo e alle occupazioni di una serie indeterminata di persone, la condotta non integra il reato di cui all’art. 659 cod. pen. perché il fatto non è tipico.
3.5. Ne consegue che, questo essendo il fatto ed in assenza di ulteriori emergenze processuali, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.