“È consentito al giudice della separazione e del divorzio di porre a carico del coniuge con maggiori disponibilità economiche e, come nella specie, ad integrazione del contributo in favore della prole, l’onere del pagamento del canone di locazione dell’immobile adibito a casa familiare, anche se di essa non sia assegnatario ed indipendentemente dall’intestazione del contratto di locazione e dalla qualità di conduttore”.
Questa la posizione espressa dalla Cassazione con l’ordinanza 12058 del 22 giugno 2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI-1 civ., ord. 22.6.2020,
n. 12058
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La Corte di Appello di Roma, con decisione in data 22/12/2017, ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 15-4-2016 in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da F.P. e T.A. ed ha eliminato l’assegno mensile di 600 Euro a favore della moglie ed a carico del marito lasciando per il resto immutate le ulteriori statuizioni relativamente al mantenimento delle figlie ed al canone di locazione della casa coniugale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione F.P. affidato a quattro motivi e memoria.
T.A. resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo e memoria.
Il ricorrente resiste con controricorso a ricorso incidentale.
(omissis)
Con il primo, e secondo motivo di ricorso, ambedue contenenti la medesima censura, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 6 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 in quanto il giudice territoriale ha posto a carico del F.P. il pagamento del canone di locazione della casa coniugale pur essendo la medesima stata assegnata alla moglie che lì vive ed abita con le figlie peraltro senza alcuna motivazione sul punto e nonostante il maggior reddito della moglie.
Con il terzo e quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 e 13 1.898 del 1970 e 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto delle situazioni economiche delle parti e dei fatti nuovi sopravvenuti. Il ricorrente evidenziava infatti che la ex moglie godeva di uno stipendio di 1.619 Euro mensili che era aumentato a 1.800 circa oltre alla disponibilità dell’appartamento coniugale di cui lui pagava il canone. Inoltre ha eliminato l’assegno con decorrenza solo dalla data di passaggio in giudicato della decisione e non dalla data della domanda.
Con ricorso incidentale T.A. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto delle situazioni economiche delle parti e dell’enorme differenza tra le due situazioni reddituali. Infatti aveva eliminato l’assegno sebbene il reddito del marito fosse circa 6.000 Euro al mese contro Euro 1.617 da lei percepite.
Il ricorso principale e quello incidentale, da valutarsi congiuntamente, perché strettamente connessi, sono entrambi infondati.
La decisione impugnata ha infatti valutato tutti gli elementi allegati dalle parti: ha preso in considerazione la loro situazione economica ed in ispecie ha tenuto conto che la disponibilità reddituale dell’ex-moglie è aumentata da Euro 1.613 a somma ricompresa tra Euro 1.800 ed Euro 2.200 per cui ha eliminato l’assegno di mantenimento in favore della stessa (già fissato in Euro 600) lasciando immutate le statuizioni in ordine alle figlie (rispettivamente Euro 800 per M. ed Euro 700 per F.) ed al pagamento del canone di locazione quale integrazione del contributo per il mantenimento delle figlie stesse.
(omissis)
Inconferenti sono i primi due motivi di ricorso principale dovendosi ritenere consentito al giudice della separazione e del divorzio di porre a carico del coniuge con maggiori disponibilità e, come nella specie, ad integrazione del contributo in favore della prole, l’onere del pagamento del canone di locazione dell’immobile adibito a casa familiare, anche se di essa non sia assegnatario ed indipendentemente dall’intestazione del contratto di locazione e dalla qualità di conduttore. Sotto altro profilo, come si è detto, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non consente più la deduzione del vizio motivazionale.
(omissis)
Rigetta il ricorso principale ed incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.