Costituisce abuso edilizio l’installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative. È il principio di diritto rimarcato dalla Cassazione con la sentenza 36481/2019, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent. n. 36481/2019
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1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Agrigento e appellata dall’imputata, che aveva condannato M.P. alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, perché ritenuta responsabile dei seguenti reati, uniti nel vincolo della continuazione: artt. 110 cod. pen., 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in concorso con ignoti, in qualità di committente e proprietaria, eseguiva lavori di collocazione di una casa mobile modulare di circa 42 mq su un terreno di 1.200 mq sito nel Comune di Agrigento (capo a); art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in relazione alle opere descritte nel capo a), ricadenti in zona sismica, ometteva di fornire il prescritto preavviso allo sportello unico per l’edilizia (capo b).
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
(omissis)
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 3 lett. e) d.P.R. n. 380 del 2001. Osserva la ricorrente che, contrariamente da quanto previsto dall’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 – secondo cui per interventi di nuova costruzione si intendono quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio destinati ad essere utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, ecc. che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee – la casa mobile non sarebbe stata destinata ad uso abitativo, ma solo a deposito o magazzino, in quanto non dotata di corrente elettrica e gas, né di sistema fognario ed allaccio idrico e provvista di ruote e gancio da traino, elementi che attesterebbero inequivocabilmente l’uso temporaneo della costruzione.
Inoltre, sostiene la ricorrente, a prescindere dalla natura dell’opera, troverebbe applicazione l’art. 5 L.r. n. 37 del 1985, secondo cui “L’autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per (…) l’impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo”; di conseguenza, ad avviso della ricorrente, ai sensi della L.R. citata, la sosta o il parcheggio di una casa mobile non richiederebbe alcuna concessione, ma, semmai, un’autorizzazione. Si assume inoltre che i casi in cui si richiede il permesso a costruire, ai fini dell’applicazione dell’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 che sanziona i lavori eseguiti in assenza di permesso, dovrebbero essere individuati da una norma specifica integrativa che, per la regione Sicilia, è rappresentata dalle leggi regionali n. 37/1985 e n. 71/1978. Conclude la ricorrente che la previsione del rilascio di autorizzazione, ai sensi dell’art. 5 L.r. n. 37 del 1985, comporterebbe l’inesistenza del reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, che circoscrive la contravvenzione al solo caso di difformità totale o in assenza del permesso di costruire.
(omissis)
1. Il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo delle medesime doglianze già rigettate dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e giuridici.
2. Per dare un ordine logico alla trattazione dei motivi di ricorso, occorre prendere le mosse dal secondo, con cui la ricorrente contesta la sussistenza dei reati. Il motivo è manifestamente infondato perché diretto a una diversa valutazione dei dati probatori, non consentita in sede di legittimità.
2.1. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, con doppia valutazione conforme, sul terreno di proprietà dell’imputata era stato posizionato un prefabbricato modulare di 42 mq., in parte poggiato su carrello, in parte su pali telescopici, articolato in due unità abitative arredate, con ingressi distinti, dotate la prima di cucina, bagno e una camera da letto e la seconda di una cucina, due camere da letto e un vano adibito a bagno; all’esterno, il manufatto presenta una terrazza con parapetti in metalli a protezione e un’area pavimentata con mattoni autobloccanti.
2.2. Ciò posto, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, la Corte territoriale ha ribadito che il manufatto era adibito ad uso abitativo, il che esclude in radice l’invocata applicazione della disciplina regionale, la quale si riferisce a impianti prefabbricati a uso non abitativo.
La Corte territoriale, inoltre, ha ribadito la sussistenza del reato, facendo corretta applicazione del principio secondo cui è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) nell’ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative (Sez. 3, n. 25015 del 23/03/2011 – dep. 22/06/2011: nella specie si trattava di case prefabbricate munite di ruote gommate). Si è parimenti precisato che integra il reato di costruzione edilizia abusiva la collocazione su un’area di una “casa mobile” con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest’ultimo non è necessario, ai sensi dell’art. 3 del citato d.P.R. (come modificato dalla L. 3 agosto 2013, n. 98 e dalla L. 23 maggio 2014, n. 80), per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma primo, lett. 5), del predetto art. 3 (collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti). (Sez. 3, n. 41067 del 15/09/2015 – dep. 13/10/2015).
2.3. Nel caso in esame, come anticipato, i giudici di merito hanno accertato che l’opera, seppur potenzialmente mobile e precaria, era fissata al terreno attraverso tubi telescopici posizionati alla base del terreno ed era corredata, nella parte esterna, da una terrazza con parapetti e una pavimentazione in mattino, da ciò logicamente desumendo che era destinata a soddisfare esigenze abitative di carattere duraturo, come tra l’altro dimostrato dal fatto che dal momento dell’installazione de fabbricato (settembre 2014) fino al giugno 2015 la casa mobile era rimasta in maniera stabile e perdurante sul fondo dell’imputata.
(omissis)
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.