Rientra nelle competenze dell’assemblea condominiale, ex art. 1135 c.c., anche quella di riconoscere un compenso straordinario all’amministratore, costituendo oggetto di una valutazione esclusivamente riservata all’organo assembleare, la cui decisione non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5014 del 2 marzo 2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 2.3.2018,
n. 5014
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1. Con atto di citazione notificato il 17-5-2002 A.G. impugnava dinanzi al Tribunale di Bologna la Delib. adottata in data 9 aprile 2002 dall’assemblea del Condominio di Via ….
L’attrice affermava che tale delibera era illegittima nella parte in cui aveva disposto la ripartizione della spesa in base ai millesimi di proprietà anche per le parti dei balconi visibili dall’esterno, in quanto detti balconi, come previsto anche dall’art. 7 del regolamento condominiale, appartenevano per l’intero ai proprietari dei piani ai quali accedevano. L’ A.G., inoltre, censurava la statuizione con la quale era stato accordato all’amministratore un compenso ad hoc per l’assistenza prestata in occasione del citato intervento di manutenzione straordinaria.
Nel costituirsi, il Condominio contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza in data 23-8-2005 il Tribunale rigettava l’impugnazione.
Avverso la predetta decisione proponeva appello l’attrice.
Con sentenza in data 20-5-2008 la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame.
(omissis)
Quanto alla decisione di attribuire un compenso a parte all’amministratore, la Corte territoriale rilevava che la stessa rientrava nelle attribuzioni dell’assemblea e costituiva il legittimo esercizio del potere discrezionale alla stessa spettante in materia.
Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso A.G. sulla base di quattro motivi.
Il Condominio intimato resisteva con controricorso.
(omissis)
4. (omissis) Con il terzo motivo l’ A. denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dedotta nullità della delibera assembleare che ha attribuito all’amministratore un compenso straordinario per l’esecuzione dei lavori relativi al rifacimento dei balconi. Il fatto decisivo e controverso viene individuato nel non avere annullato la delibera condominiale che ha attribuito all’amministratore un compenso extra per i lavori relativi al rifacimento dei balconi.
(omissis)
7. Va parimenti disatteso il terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia l’inadeguatezza della motivazione in ordine al rigetto del motivo di impugnativa concernente il riconoscimento di un compenso straordinario all’amministratore per i lavori di manutenzione straordinaria.
Infatti, è pur vero che questa Corte ha avuto modo di precisare che (cfr. Cass. n. 10204/2010) l’attività dell’amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza – le cui norme sono applicabili nei rapporti con i condòmini – deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve, perciò, essere retribuita a parte (conf. Cass. n. 3596/2003, richiamata anche dalla difesa della ricorrente), ma trattasi di principi che non attengono alla diversa ipotesi, qui ricorrente, in cui un compenso straordinario non sia preteso in maniera unilaterale dall’amministratore, ma sia stato oggetto di un’espressa delibera da parte dell’assemblea.
In tal senso valga il richiamo a Cass. n. 22313/2013 (non massimata) che, proprio facendo riferimento ai precedenti sopra indicati, ha per converso precisato che gli stessi appaiono correttamente applicabili alle ipotesi in cui manchi una specifica delibera condominiale che abbia invece ritenuto di dover autonomamente remunerare l’attività straordinaria dell’amministratore, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato.
La sentenza di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio avendo per l’appunto ribadito che rientra nelle competenze dell’assemblea ex art. 1135 c.c. anche quella di riconoscere un compenso straordinario all’amministratore, costituendo oggetto di una valutazione esclusivamente riservata all’organo assembleare, la cui decisione non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, dovendosi escludere quindi anche la ricorrenza del denunciato vizio della motivazione (tale modus operandi va ritenuto sicuramente conforme a legge in relazione alla fattispecie in esame, sviluppatasi in epoca anteriore alla riforma di cui alla L. n. 220 del 2012, dovendosi in relazione al novellato testo dell’art. 1129 c.c., tenere in debita considerazione la previsione che impone all’amministratore all’atto dell’accettazione della nomina, di dovere analiticamente specificare, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso, ben potendosi ipotizzare che in tale indicazione debbano includersi anche i compensi legati all’esecuzione di eventuali attività straordinarie).
(omissis)
La Corte accoglie il ricorso per revocazione ed annulla la sentenza di questa Corte n. 3939/2015, e decidendo sul ricorso proposto da A.G. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 792 del 20 maggio 2008, rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto, cassa nei limiti di cui in motivazione la sentenza impugnata, e decidendo nel merito dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello e delle due fasi di legittimità.