La corte d’appello di Catania (di seguito un estratto della sentenza n. 924/2019) annulla una delibera perché all’assemblea condominiale non è stata convocata la moglie di un condomino (invece regolarmente convocato) comproprietaria con lo stesso di un appartamento e di un garage all’interno del condominio. Non importa infatti che all’assemblea abbia preso parte il marito, anche perché lo stesso non ha agito in nome della moglie e non era munito neppure della delega scritta necessaria per sostituirla.
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CORTE APPELLO CATANIA
Sez. II civ., sent. n. 924/2019
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Con sentenza n. 1554/2018 del 31 luglio/8 agosto 2018 (resa nel procedimento iscritto al n. 4521/2017 R.G.), il Tribunale di Siracusa (adito in primo grado da (…) per la declaratoria di nullità o per l’annullamento della deliberazione del 30 giugno 2017 dell’assemblea del Condominio di via (…), e per la revoca dell’amministratore) così statuiva:
Con atto di citazione notificato in data 25 settembre 2018, il Condominio … proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio (…), che deduceva l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.
(omissis)
(omissis)
Ciò premesso, con l’unico motivo di gravame l’appellante deduce l’erroneità della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui agli artt. 1441 e 1137 c.c., 66, comma terzo, disp. att. c.c. e 112 c.p.c., e rileva al riguardo: a) che l’impugnata deliberazione assembleare del 30 giugno 2017 è stata annullata per omessa convocazione della condòmina (…) (quale proprietaria di un garage); b) che, anche a prescindere dalla circostanza che la stessa P., comproprietaria (in regime di comunione legale dei beni), insieme con il marito (…), del garage in questione e dell’appartamento al quarto piano di via …, doveva essere considerata a conoscenza della convocazione e presente all’assemblea condominiale (in quanto rappresentata come sempre dal marito comproprietario regolarmente convocato), è pacifico il principio (affermato dalla giurisprudenza di legittimità) che l’omessa convocazione di un condòmino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assembleari, e, pertanto, l’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge; c) che, di conseguenza, il condomino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per l’omessa convocazione di altri condòmini; d) che, inoltre, non avendo la P. specificamente richiesto l’annullamento della deliberazione in questione per mancata convocazione della (…), e non essendo rilevabile d’ufficio la relativa eccezione di invalidità della deliberazione, il pronunciato annullamento della stessa ha concretato la violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c..
(omissis)
E, al riguardo, la proposta impugnazione di deliberazione assembleare è fondata e va accolta.
Va invero osservato che:
a) dalla documentazione acquisita in atti è dato desumere che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale dei giorni 29 giugno 2017 e 30 giugno 2017 è stato indirizzato a G.M. (e dallo stesso sottoscritto per ricezione), ma non anche al di lui coniuge (…) (odierna appellata), comproprietaria (insieme con il marito) di un appartamento e di un vano garage facenti parte dell’edificio condominiale in questione (giusta atto di vendita del 2 luglio 1973);
b) ai sensi dell’art. 66, comma terzo, seconda parte, disp. att. c.c., tale omessa convocazione determina l’annullabilità della conseguente deliberazione assembleare, in quanto adottata nell’assenza della condomina (…), non convocata e, pertanto, attivamente legittimata alla relativa impugnazione;
c) non rilevano in contrario – nel senso, cioè, di precludere l’effettiva configurabilità del detto motivo di annullabilità della deliberazione assembleare – né l’effettuazione dell’avviso di convocazione nei confronti del coniuge convivente (G.M.) della P. e la concreta ricezione di tale avviso da parte del primo (in quanto, a norma degli artt. 1136, comma sesto,c.c. e 66, comma terzo, prima parte, disp. att. c.c., “l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”, e l’avviso di convocazione deve essere comunicato “a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”), né l’avvenuta partecipazione del predetto G.M. all’assemblea condominiale del 30 giugno 2017 (in quanto egli non ha manifestato, in quella sede, la sua eventuale qualità di rappresentante della moglie e, inoltre, non risultava provvisto della delega scritta, al riguardo necessaria ex art. 67, comma primo,c.c.).
Alla stregua di quanto sopra esposto, va quindi annullata l’impugnata deliberazione dell’assemblea dei condòmini del 30 giugno 2017.
(omissis)
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1814/2018 R.G.A.C., dichiara la nullità – ex art. 112 c.p.c. – del capo dell’impugnata sentenza inter partes n. 1554/2018 del 31 luglio/8 agosto 2018 del Tribunale di Siracusa relativo all’annullamento dell’opposta delibera; nel merito, annulla l’impugnata deliberazione del 30 giugno 2017 dell’assemblea del Condomìnio …; conferma il capo della sentenza di primo grado relativo alla statuizione sulle spese processuali; condanna il Condomìnio appellante al rimborso,in favore di (…), delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 3.308 per compensi di avvocato (di cui Euro 980 per fase di studio, euro 675 per fase introduttiva ed Euro 1.653 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.