Quella affrontata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 11842 del 18 giugno 2020 (di cui riportiamo un estratto), è una vicenda complessa, che ha coinvolto i proprietari degli immobili danneggiati, l’impresa appaltatrice, il direttore lavori, il condominio e l’assicurazione: tutti, alla fine, accordatisi, ad eccezione dei condòmini, che hanno contestato, perdendo, il fatto che nella richiesta di risarcimento non potessero inserire anche le quote condominiali non pagate.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 18.6.2020, n. 11842
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1. M.G. e M.M. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia la società Edilizia T.M. & C. s.n.c., poi Edilizia s.r.l., in qualità di impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento del tetto dello stabile condominiale comprendente due appartamenti di proprietà degli attori, posti all’ultimo piano del fabbricato, nonché il condominio di Via … quale committente dei lavori, e l’ing. V., direttore dei lavori nominato dal condominio stesso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti alle pareti ed agli arredi degli appartamenti di loro proprietà a seguito di un violento temporale, allorché, in assenza di idonea protezione del tetto in via di demolizione, l’acqua piovana aveva allagato completamente le soffitte del fabbricato ed era filtrata in detti appartamenti.
L’impresa edilizia chiamò in causa la Zurigo Assicurazioni s.p.a. per essere garantita da questa in virtù del contratto assicurativo con essa stipulato, e chiese in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 6.229,20 a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti nelle unità immobiliari di loro proprietà. Il Condominio contestò la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. dichiarando di aver usato tutta la diligenza dovuta con la nomina di un direttore dei lavori, e chiese in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento delle quote di spese condominiali per i lavori a loro carico. Il V. eccepì di non essere tenuto, in quanto direttore dei lavori, ad ordinare alla impresa appaltatrice l’adozione delle cautele necessarie per evitare danni a terzi, e comunque di aver vigilato costantemente sull’attività dell’impresa anche per la materia in questione nei limiti di ciò che era da lui esigibile.
Con sentenza del 19 gennaio 2010 il Tribunale adìto, ravvisando la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c, tenuto conto che erano prevedibili durante i lavori di smantellamento del tetto precipitazioni piovose, li condannò in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori, liquidati nella misura di euro 7.148,66 quanto al M.G., e di euro 10.448,35 quanto alla M.M., ed inoltre condannò la Zurigo Assicurazioni, poi Zurich Insurance, a tenere indenne la Edilizia s.r.l.. Rigettò la domanda riconvenzionale del condominio. Condannò inoltre gli attori al pagamento in favore della società convenuta della somma di euro 3.217,12.
2. La sentenza fu impugnata dal condominio nei confronti degli attori e degli altri convenuti. Edilizia s.r.l. ed il V. proposero appello incidentale e la Zurich Insurance aderì all’appello della società assicurata.
La Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannò in solido la Edilizia s.r.l. ed il V. a tenere indenne il condominio convenuto da quanto lo stesso avesse a pagare in forza della condanna intervenuta in primo grado. Condannò inoltre gli appellati al pagamento in favore del condominio della somma di euro 4.341,31 quanto al M.G. e di euro 4.310,30 quanto alla M.M., in base al rilievo che costoro, nella dichiarazione a verbale della riunione dell’assemblea condominiale del 27 dicembre 1999, dagli stessi sottoscritto – produzione ritenuta ammissibile ex art. 345 c.p.c. per la sua indispensabilità ai fini della decisione – avevano riconosciuto anche nel quantum il debito per quote condominiali, giustificando il mancato adempimento con il fatto di non conoscere ancora l’ammontare del risarcimento loro spettante. La Corte giudicò irrilevante, ai fini di cui si tratta, il bilancio consuntivo relativo all’anno 2002 che gli attori avevano prodotto quale prova dell’inesistenza del debito, non potendosi a detta scrittura attribuire il valore di confessione per mancanza dell’animus confitendi.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’ing. V.. Hanno resistito con controricorso il M.G. e la M.M., che hanno altresì proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, come anche il condominio. La Edilizia s.r.l. ha aderito al terzo motivo del ricorso del V. resistendo con controricorso agli altri e proponendo ricorso incidentale autonomo. Hanno depositato memorie il V., il M.G. e la M.M., la Edilizia s.r.l. nonché il Condominio.
1. Nelle more del giudizio Edilizia s.r.l., il V., il condominio e la società Zurich Insurance hanno raggiunto un accordo con il quale hanno definito la controversia, depositando atti di rinuncia, sottoscritti dai procuratori speciali e regolarmente accettati dalle controparti, rispettivamente il V. al ricorso principale e la Edilizia s.r.l. ed il Condominio ai ricorsi incidentali.
A seguito di tali rinunce, sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio relativamente ai predetti ricorsi, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ..
2. Resta da esaminare il ricorso incidentale del M.G. e della M.M., che si fonda su di un unico motivo, con il quale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, la omessa motivazione e l’omesso esame di documento decisivo ai fini della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nel condannare i ricorrenti incidentali a versare in favore del Condominio rispettivamente gli importi di euro 4.341,31 e di 4.310,30, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, sul presupposto che vi sarebbe stato riconoscimento di debito in occasione del verbale di assemblea del 27 dicembre 1999. Detto documento – osservano i ricorrenti – non risulta prodotto dal Condominio né con comparsa di costituzione e risposta né con memoria ex art. 184 c.p.c., mentre sarebbe presente in atti un documento decisivo, costituito dal bilancio consuntivo al dicembre 2002 e relative ricevute di pagamento, dai quali emergerebbe l’inesistenza, a quella data, di ragioni creditorie del Condominio nei confronti dei ricorrenti.
3. La censura è priva di fondamento.
La produzione nel giudizio di appello da parte del Condominio di detto verbale, pacificamente sottoscritto dai ricorrenti, è stata correttamente ritenuta ammissibile dalla Corte di merito, avuto riguardo al suo carattere di indispensabilità ai fini del giudizio. Ed infatti, dallo stesso emerge che i ricorrenti avevano riconosciuto anche nel quantum il debito per quote condominiali, giustificando il mancato adempimento con il fatto di non conoscere ancora l’ammontare del risarcimento loro spettante.
Correttamente, per converso, la Corte di merito ha ritenuto irrilevante il bilancio consuntivo relativo al 2002, prodotto dai ricorrenti quale prova della inesistenza del debito. Tale documento non è invero configurabile né come ricognizione di debito, essendo quest’ultima un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore destinatario della dichiarazione, né come confessione, in quanto non sorretta dall’animus confitendi, avendo finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale del condominio.
(omissis)
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio relativamente al ricorso principale di V. ed a quelli incidentali del Condominio …, e della Edilizia s.r.l.. Rigetta il ricorso incidentale di M.G. e M.M.. Compensa le spese del giudizio tra le parti, salva la soccombenza, nei confronti del Condominio …, dei ricorrenti incidentali M.G. e M.M., che condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1000, per compensi, oltre ad euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.