La condomina è in ritardo di due anni con il pagamento degli oneri condominiali. Secondo il Tribunale di Treviso, il condominio è legittimato a distaccare la morosa dai servizi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Di seguito un estratto dell’ordinanza, che si innesta nell’alveo di un dibattito ancora aperto.
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TRIBUNALE DI TREVISO
Ord. 12 luglio 2017
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Con ricorso art. 702-bis c.p.c. del 30.03.2017 il condominio … in persona dell’amministratrice pro tempore … (adisce) il suintestato Tribunale al fine di ottenere l’autorizzazione ex art. 63 comma terzo disp. att. c.c. alla sospensione dei servizi comuni di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda presso l’immobile di proprietà della condomina …, sito in …. A sostegno della propria domanda, parte ricorrente documentava la morosità della resistente nel pagamento degli oneri condominiali per una complessiva capital somma di euro 33.759,98, come risulta dai consuntivi di gestione degli anni 2015 e 2016 (docc. 1 e 2), nonché dalla delibera assembleare dell’11.05.2016 (doc. 3).
Alla prima udienza del 06.07.2017, fissata con decreto del 26.04.2017 ritualmente notificato alla sig.ra … unitamente al ricorso introduttivo, nessuno compariva per parte resistente; parte ricorrente insisteva invece per l’accoglimento della domanda azionata e il G.I. si riservava per la decisione art. 702-ter c.p.c.
Il ricorso proposto dal condominio … è fondato e deve trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente va dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 291 c.p.c. la contumacia della sig.ra …, non essendosi quest’ultima costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, perfezionatasi in data 12.05.2017.
Quanto all’ammissibilità e proponibilità del ricorso de quo, va rilevato che nulla osta alla richiesta di autorizzazione alla sospensione dei servizi comuni nelle forme di cui all’ art. 702-bis c.p.c. trattandosi di materia pienamente rientrante nei casi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, ai sensi dell’ art. 50-ter c.p.c.
La giurisprudenza di merito è del resto concorde nel ritenere che “va accolta la domanda promossa dal condominio nelle forme di cui all’ art. 702-bis c.p.c., e tesa ad ottenere l’autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua” (Tribunale di Lecco, Sez. I, sentenza del 29.12.2014). Passando al merito della questione, l’ art. 63 comma terzo disp. att. c.c. richiede, quale unico requisito per la legittima sospensione dalla fruizione dei servizi, il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre. Detta morosità risulta pienamente integrata nel caso di specie, essendo stato provato per tabulas l’inadempimento della sig.ra … in relazione al pagamento degli oneri condominiali per un importo corrispondente a più di due annualità di arretrati e pari ad euro 33.759,98 (cfr. docc. 1, 2 e 3). La domanda azionata giudizialmente è quindi fondata e il condominio … in persona dell’amministratrice pro tempore, dovrà essere autorizzato, ai sensi dell’art. 63 comma terzo disp. att. c.c., al distacco dei servizi comuni suscettibili di godimento separato e, segnatamente, dei servizi di riscaldamento, raffrescamento e fornitura d’acqua calda sanitaria, presso l’immobile di proprietà della sig.ra ….
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. …, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
– accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’ 63 disp att c.c., autorizza il condominio …, in persona dell’amministratore pro tempore, a sospendere la fruizione dei servizi comuni di riscaldamento, di raffrescamento e di fornitura di acqua calda sanitaria dell’immobile di proprietà della sig.ra … sito in …, mediante la chiusura temporanea delle rispettive valvole od in alternativa, ove queste siano site all’interno dell’unità, mediante intercettazione e chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni con opere a cura del ricorrente.
(omissis)