“La misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria «nei giorni e negli orari in cui è prevista l’assemblea del condominio”. Una sorta di vero e proprio Daspo quello comminato a un condomino che, nell’ambito della precedente riunione aveva fatto “il diavolo a quattro”, impedendo, con percosse e minacce, lo svolgimento dell’assemblea. Di seguito una ricostruzione della vicenda e un estratto della sentenza 2975/2019 emessa dalla Corte di Cassazione.
————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 2975/2019
—————
1. Con ordinanza in data 21/06/2018, il Giudice delle indagini preliminari di Messina ha applicato a G.D. la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria «nei giorni ed orari in cui è prevista l’assemblea del Condominio …, in prima ed in seconda convocazione, permanendovi per tutta la durata dell’assemblea»: la misura è stata disposta in relazione imputazione provvisoria del reato di violenza privata, perché, durante l’assemblea condominiale del 28/01/2018, con violenza (consistita nel tentativo di colpire con un pugno l’amministratore S.M. e attingendo con un calcio il condomino D.G.) e minacce (consistite, tra l’altro, nel prospettare che in occasione della successiva riunione condominiale avrebbe tenuto un comportamento ancora più minaccioso e violento), D.G. costringeva l’amministratore e gli altri condòmini a tollerare il mancato, regolare svolgimento dell’assemblea, non facendo deliberare anche in merito all’azione giudiziaria promossa nei confronti dell’indagato per debiti nei confronti del condominio. Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Messina, con ordinanza del 06/07/2018, ha escluso la prescrizione relativa all’obbligo di permanenza negli uffici della polizia giudiziaria per tutta la durata dell’assemblea, confermando nel resto l’ordinanza applicativa.
2. Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Messina ha proposto ricorso per cassazione G.D., attraverso il difensore avv. M.R., articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo le querele, l’indagato, unitamente ad altri soggetti, avrebbe ordito un piano delinquenziale relativo all’esito dell’assemblea condominiale del 28/01/2018, ma il pubblico ministero ha ritenuto insussistenti i gravi indizi nei confronti degli altri querelati, sicché irragionevolmente il querelante è ritenuto attendibile. L’evento del reato, che deve essere naturalistico e non giuridico, è del tutto indeterminato, non essendosi accertato se fosse in corso una regolare assemblea ovvero, come si evince dalla relazione dell’amministratore giudiziario del condominio L.I., la convocazione fosse stata irregolare. Il riferimento ai debiti contratti dall’indagato nei confronti del condominio è un evento impossibile, posto che al momento dell’assemblea non era stata avviata alcuna azione giudiziaria nei confronti di G.D., che si era limitato a manifestazioni reattive e contestualizzate finalizzate ad esprimere il suo dissenso. Amministratore del condominio era L.I., non S.M., sicché il soggetto passivo del reato rimane del tutto indeterminato.
Il secondo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. La misura adottata è simile al “daspo” previsto per le manifestazioni sportive ed è illuminante al riguardo la correzione operata dal Tribunale del riesame, laddove il ricorrente, amministratore di condominio per professione, partecipa ad assemblee da oltre venti anni, senza aver mai subìto una condanna definitiva, circostanza di cui il tribunale del riesame non ha tenuto conto.
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.
Richiamati i plurimi elementi indiziari rappresentati non solo dalle convergenti dichiarazioni del denunciante e degli altri partecipi all’assemblea condominiale escussi nel corso delle indagini, ma anche dal video dal quale «si “apprezza” un comportamento che, ben lungi dal potere essere qualificato quale una “ordinaria” manifestazione di dissenso nei confronti dell’altrui pensiero […], integra appieno gli estremi di un’azione minatoria e talora violenta, attuatasi attraverso urla, spintoni ed atteggiamenti prevaricatori», azione attraverso la quale «G.D. è di fatto riuscito, per un arco di tempo oltremodo apprezzabile, ad annullare ogni capacità operativa del consesso». Nei termini indicati, prive di consistenza sono le deduzioni difensive circa i contenuti delle querele e il mancato coinvolgimento di altri denunciati, posto che il compendio indiziario valorizzato dal giudice del riesame è costituito soprattutto dalla «formidabile emergenza» rappresentata dal video. Del pari manifestamente infondata è la censura relativa all’evento del reato, univocamente individuata nell’annullamento di «ogni capacità operativa» dell’assemblea (evento, questo, all’evidenza naturalistico e indipendente dalle varie questioni giuridiche poste dal ricorrente, del tutto inidonee ad inficiare le argomentate valutazioni del Tribunale del riesame), così come quella relativa alla persona offesa, anch’essa individuata indipendentemente dalle discettazioni del ricorrente circa il ruolo della stessa.
3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Escluso che possano assumere rilievo le prescrizioni stabilite dall’ordinanza genetica ed escluse dal Tribunale del riesame, la prognosi cautelare è saldamente correlata ai dati valorizzati dall’ordinanza impugnata, che ha richiamato il contesto nel quale si erano svolti i fatti (nel corso dei quali, ad esempio, l’indagato si era presentato all’assemblea condominiale «scortato da “guardiaspalle”»), un contesto nel quale le motivazioni che hanno sorretto l’azione sono tuttora presenti, il che rende ragione del pericolo di reiterazione.
(omissis)
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.