È da annullare la delibera che a maggioranza (non all’unanimità) esclude dal pagamento delle spese di manutenzione dell’ascensore i proprietari delle cantine e del piano rialzato. Vediamo perché, nella sentenza del Tribunale di Milano di cui riportiamo un estratto.
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TRIBUNALE MILANO
Sez. XIII, sent., 19.9.2017
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Con atto di citazione notificato in data 3.3.2015, il sig. M.N., condomino dello stabile …, ha impugnato la delibera assunta al punto uno dell’ordine del giorno dell’assemblea tenutasi in data 3.2.2015.
Assume l’attore l’illegittima approvazione di una unica tabella per la ripartizione delle spese di gestione relative ai due ascensori, che prevede l’esclusione dal pagamento delle spese per le proprietà site al piano rialzato e per due cantine, non di pertinenza di immobili facenti parte del condominio e al contrario non esclude la proprietà dell’attore, sita al quinto piano, che a seguito di frazionamento non può usufruire dell’ascensore di servizio.
Si costituiva in giudizio il Condominio chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice in quanto illegittime e infondate.
Assegnati i termini di cui all’art. 183 c.p.c., sesto comma, la causa, matura per la decisione, veniva quindi rinviata per precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 27.2.2017 le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche.
Posta la legittimazione a stare in giudizio dell’amministratore nelle cause inerenti l’impugnativa di delibera e l’avvenuta instaurazione nei termini di legge della mediazione obbligatoria; va preliminarmente osservato:
Quindi l’applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, porta all’accoglimento dell’impugnativa, avendo l’assemblea approvato a maggioranza e non all’unanimità, l’esclusione di alcuni condòmini dal pagamento delle spese ascensore che devono essere ripartite a carico anche dei proprietari degli immobili posti al piano terreno e delle cantine.
Per quanto sopra la delibera va annullata con rigetto dell’eccezione dell’attore in punto sua esclusione dal pagamento delle spese ascensore in quanto dovute per gli stessi motivi che hanno portato all’accoglimento della domanda principale di annullamento della delibera de quo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, respinta ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Sentenza esecutiva.