Nella controversia legale tra un appaltatore e il condominio, la citazione in giudizio può essere notificata alla persona fisica nella sua qualità di amministratore condominiale. È quanto disposto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 3676 del 7 febbraio 2019, di cui riportiamo un estratto.
—————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ, ord. 7.2.2019,
n. 3676
—————-
La Corte d’Appello di Napoli con sentenza 8.2.2018 ha rigettato l’appello proposto da A.De. contro la sentenza di primo grado (n. 92/2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. distaccata Caserta) che aveva a sua volta respinto la domanda di pagamento del saldo del compenso in virtù di contratto di appalto per l’esecuzione di lavori edili effettuati per il Condominio ….
Per giungere a tale conclusione la corte territoriale ha rilevato che correttamente il Tribunale aveva rigettato la domanda, perché l’atto introduttivo del giudizio era stato notificato a L.D. nella qualità di amministratore mentre andava notificato al Condominio in persona dell’amministratore: secondo la Corte d’Appello, insomma, era stato evocato in giudizio un soggetto diverso dal contraente.
Contro tale sentenza ricorre per cassazione l’appaltatore A.De., a cui resiste con controricorso il Condominio ….
Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Con l’unico motivo si denunzia, violazione e falsa applicazione degli artt. 1131 c.c. (ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) e 75 c.p.c. (ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.), rimproverandosi alla Corte d’Appello di non avere considerato che la rappresentanza del Condominio spetta all’amministratore pro tempore sicché la domanda contro il Condominio deve essere a lui diretta, come avvenuto nel caso in esame in cui non era stata sollevata nessuna eccezione sulla legittimazione del Condominio.
Il motivo è manifestamente fondato.
La stessa Corte d’Appello a pag. 4 dà per assodato che il contratto di appalto di cui si discute è stato stipulato tra “il Condominio e A.De., titolare dell’omonima impresa edile” e ritiene che “titolare della posizione soggettiva passiva è unicamente il Condominio”.
Erra però la Corte di merito a ritenere che la citazione formulata nei confronti della persona fisica nella qualità di amministratore non sia da intendersi diretta contro il contraente dell’appalto: non considera infatti che è la legge stessa (art. 1131 c.c.) ad attribuire all’amministratore pro tempore la rappresentanza dei partecipanti, la capacità di agire in giudizio e la legittimazione passiva nelle liti riguardanti il Condominio. Ed erra per le stesse ragioni il Condominio controricorrente citando, del tutto fuori luogo, la sentenza delle sezioni unite n. 2951/2016.
Ora, poiché è assolutamente pacifico che l’appalto fu concluso col Condominio e che il L.D. ne era l’amministratore, non c’era alcuna differenza, sotto il profilo della corretta individuazione del committente debitore, tra una domanda avanzata “nei confronti del Condominio in persona dell’amministratore pro tempore L.D.” e la domanda proposta contro “L.D. nella qualità di amministratore p.t. del Condominio …”.
L’errore di diritto è palese e consiste nell’avere differenziato, attraverso un esasperato formalismo, due formule di citazione in giudizio in realtà perfettamente identiche perché inequivocabilmente riferibili al medesimo soggetto.
La cassazione della sentenza è pertanto inevitabile ed il giudice di rinvio – che si individua in altra sezione della Corte d’Appello di Napoli – esaminerà la domanda di pagamento del compenso correttamente avanzata contro il committente, provvedendo, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.