Spese, appalti, lavori, il tutto sullo sfondo della vita condominiale. Ma anche una diatriba inerente l’occupazione abusiva di un immobile. Sono gli oggetti di 3 sentenze di Cassazione tutte datate dicembre 2018, delle quali riportiamo di seguito le massime.
In tema di condominio, le decisioni sulla scelta del contraente per l’esecuzione di lavori da conferire in appalto e sul riparto del relativo corrispettivo, assunte da una commissione di condòmini nominata con delibera assembleare con l’incarico di esaminare i preventivi di spesa, sono vincolanti per tutti i condòmini – anche dissenzienti – solamente in quanto rimesse all’approvazione, con le maggioranze prescritte, dell’assemblea, le cui funzioni non sono delegabili a un gruppo di condòmini. Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva invece ritenuto che la delibera assembleare di incarico a due consiglieri di esaminare i preventivi e decidere la spesa da affrontare fosse idonea a conferire ad essi, quali mandatari degli altri condòmini, poteri rappresentativi in ordine alla stipula del contratto di appalto.
[Cass., sez. II civ., ord. 20.12.2018, n. 33057]
Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condòmini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell’art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune – purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto – e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento. Nella specie, è stata confermata la decisione di appello che aveva ritenuto l’installazione di un ascensore sulle parti comuni, eseguita dai convenuti in primo grado a loro spese, legittima ex art. 1102 c.c., non ricorrendo una limitazione della proprietà degli altri condòmini incompatibile con la realizzazione dell’opera.
[Cass., sez. II civ., ord. 5.12.2018, n. 31462]
La privazione del possesso conseguente all’occupazione di un immobile altrui costituisce un fatto potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli ed idoneo a legittimare la pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno, ben potendo il giudice successivamente liquidare in concreto il detto danno per mezzo di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. che tenga conto, quale parametro di quantificazione, del valore reddituale del bene.
[Cass., sez.VI-2, ord. 4.12.2018, n. 31353]