Un condominio chiede l’autorizzazione ad installare sul tetto una pellicola fotovoltaica. L’assemblea la nega, non conoscendo l’esatto progetto. Il tribunale dà ragione al condomino, il quale procede con i lavori e monta una pluralità di veri e propri pannelli, limitando la possibilità agli altri condòmini di un pari uso della cosa comune. La Corte d’appello dà ragione al condominio. Vediamo come si esprime la Cassazione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 29.11.2017, n. 28628
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Ritenuto che la Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata 1’8/9/2014, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città del 9/5/2012, accolto l’appello del Condominio …, respinse l’impugnazione proposta da R.S. avverso la delibera del 14/10/2011, con la quale il condominio aveva negato la chiesta autorizzazione per l’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso personale da collocarsi su una porzione del tetto dell’edificio;
Considerato che il primo motivo, con il quale viene allegata la violazione dell’art. 345, cod. proc. civ., per non avere la Corte torinese, sibbene espressamente sollecitata, provveduto ad estromettere dal materiale probatorio una consulenza di parte depositata dall’appellante, senza che ricorressero le condizioni di novità e indispensabilità, è privo di fondamento, in quanto il deducente non spiega in alcun modo che uso abbia fatto la sentenza gravata di tale consulenza e, quindi, che vulnus egli ne abbia ricevuto, dovendosi a ciò soggiungere che il documento in parola costituiva una mera allegazione difensiva, e non già una prova, resa necessaria dalla necessità di allegare il tipo di lavori posti in essere dal ricorrente, immutando i luoghi, dopo la sentenza del Tribunale, appellata dal Condominio.
Considerato che il secondo motivo con il quale viene dedotta la violazione degli artt. 1120 e 1102, cod. civ., poiché l’applicazione della pellicola fotovoltaica non avrebbe implicato alcuna modificazione della cosa comune, né alterato la sostanza e la funzione di questa, è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, poiché il ricorrente non attinge la ratio decidendi d’appello: il R.S. non aveva fornito al Condominio gli elementi di conoscenza atti a poter qualificare l’intervento e valutarne la legittimità.
Considerato che il primo motivo incidentale è fondato, stante che la sentenza d’appello, per mera omissione materiale, ha ingiustamente omesso, in violazione dell’art. 91, cod. proc. civ., di porre a carico della parte soccombente l’esborso vivo per spese d’iscrizione a ruolo, ammontanti ad euro 675, affrontato dalla parte vittoriosa e che, cassata sul punto la sentenza d’appello, in questa sede può emettersi decisione nel merito, non essendovi accertamenti ulteriori da compiersi.
Considerato che il secondo motivo incidentale, con il quale il Condominio lamenta la violazione dell’art. 100, cod. proc. civ., per non essere stato negato l’interesse del R.S. all’annullamento della delibera, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale;
(omissis)
Rigetta il ricorso principale e accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in euro 675 le spese vive del giudizio d’appello in favore del Condominio ….
Condanna R.S. a rimborsare al Condominio le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.