Per la Cassazione si considerano case “a schiera” solo quelle sorte con “progetti unitari e soluzioni che sin dall’origine riguardano diversi immobili similari”, tanto da essere considerate, in presenza di determinate condizioni, condominio orizzontale. In tal caso è possibile derogare alle regole legali sulle distanze. Di seguito un estratto della sentenza 24177 del 27 settembre 2019.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 27.9.2019,
n. 24177
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La signora L.M., proprietaria di un fabbricato in Civitanova Marche sul quale aveva effettuato lavori di demolizione e ricostruzione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Ancona, confermando la sentenza del tribunale di Macerata, la ha condannata a risarcire ai signori F.C. (e altri), proprietari di un fabbricato limitrofo, i danni a quest’ultimo provocati dall’esecuzione dei lavori suddetti; ad arretrare la costruzione da lei eseguita in elevazione sul preesistente magazzino fino alla distanza di m. 3 dall’edificio dei signori F.C. (e altri); a risarcire a questi ultimi i danni loro derivati dalla violazione di norme edilizie ed urbanistiche diverse da quelle relative alle distanze legali (realizzazione di una costruzione di superficie eccedente quella massima realizzabile in base all’indice di utilizzazione fondiaria previsto dalla disciplina locale).
(omissis)
(omissis)
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente attinge l’affermazione della sentenza gravata che ha escluso che la distanza minima tra fabbricati (di mt. 3) di cui all’articolo 2, secondo comma, dalla legge regionale delle Marche n. 31/1979 potesse essere derogata, nella specie, in forza della specifica eccezione prevista nel medesimo comma per le “soluzioni a schiera”. Nella sentenza gravata si legge (pag. 3, penultimo capoverso,) che «la locuzione “soluzione a schiera” si riferisce a progetti unitari, a soluzioni che sin dall’origine riguardino diverse unità immobiliari similari, mentre nella fattispecie l’attività edificatoria è stata attuata del tutto autonomamente, sulla sua proprietà, dalla sola L.M.». Secondo la ricorrente, per contro, la nozione di soluzione a schiera sarebbe integrata in tutti i casi di «edifici costituiti dall’accostamento di più unità abitative» (pag. 8, sesto capoverso, del ricorso).
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il Collegio infatti condivide l’interpretazione dell’espressione “soluzioni a schiera”, contenuta nell’articolo 2, secondo comma, L. R. Marche n. 31/1979, offerta dalla corte territoriale; l’assunto che detta espressione vada riferita a «soluzioni che sin dall’origine riguardino diverse unità immobiliari similari», concepite in un progetto unitario, risulta, infatti, coerente con l’uso corrente dell’espressione nel linguaggio tecnico architettonico e, del resto, se così non fosse, non si spiegherebbe la possibilità, costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte, di configurare le abitazioni a schiera, nel ricorrere di determinate condizioni, come condominio orizzontale (cfr., tra le molte, Cass. 27360/16).
(omissis)
Il ricorso principale va quindi, in definitiva, rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola.
(omissis)
La Corte rigetta il ricorso principale (omissis).