È il debitore – nella fattispecie il condominio – a dover provare l’esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (ossia puntualmente eseguito) con riferimento ad un determinato credito, nella fattispecie vantato dall’ex portiere. È quanto sancito dalla Cassazione con l’ordinanza 31685 del 6 dicembre 2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 6.12.2018,
n. 31685
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che con sentenza del 21 luglio 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Paola, accoglieva la domanda proposta da G.F. nei confronti del Condominio …, avente ad oggetto la condanna del Condominio, alle cui dipendenze il G.F. aveva operato dal 1994 al 2001 nei mesi di luglio e agosto quale portiere senza alloggio nello stabile con formale inquadramento nel livello E del CCNL di settore, all’adempimento dei crediti che lo stesso G.F., rispetto alle somme indicate nelle buste paga quietanzate, vantava a titolo di retribuzione ordinaria, di lavoro notturno, di 13° mensilità, di indennità sostitutiva delle ferie, di TFR;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver il ricorrente assolto l’onere probatorio a suo carico avendo dimostrato lo svolgimento delle mansioni di portiere con impiego in turni notturni dalle 22 alle 4 di ogni giorno della settimana, non altrettanto il Condominio quanto al dedotto fatto estintivo del credito, dato dall’esatto adempimento dell’obbligo retributivo, non valendo a tal fine le ricevute di pagamento sottoscritte dal lavoratore, prive di specifica imputazione degli acconti consegnati e riferibili alle somme percepite da altri lavoratori impegnati nel parco che il G.F., su incarico dell’Amministratore del Condominio, provvedeva a pagare, né le buste paga prodotte che attestano la corresponsione di una retribuzione inferiore ai parametri contrattuali spettanti ma nulla dicono circa le ragioni giustificative di tale riduzione;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il Condominio, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il G.F.;
(omissis)
che, con il primo motivo, il Condominio ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1193, comma 2 c.c., lamenta da parte della Corte territoriale il mancato ricorso ai criteri sussidiari di imputazione dei crediti ai fini della riferibilità delle maggiori somme versate dal Condominio all’adempimento dei crediti azionati dal G.F.;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2735 c.c. 112, 314 e 420 c.p.c., il Condominio ricorrente lamenta la non conformità al diritto del disconoscimento da parte della Corte territoriale della valenza probatoria da attribuirsi alle quietanze prodotte;
che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 è prospettata in relazione al malgoverno delle regole sull’onere della prova in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale ritenendo non incombere al G.F. la prova dell’imputazione ai crediti degli altri operai impiegati nel parco delle somme recate dalle quietanze in questione;
che tutti gli esposti motivi, i quali possono essere qui trattati congiuntamente, dovendosi considerare gli stessi quali componenti di una censura sostanzialmente unica, con la quale il Condominio ricorrente sostiene che la Corte territoriale a fronte delle quietanze prodotte e sottoscritte dal F., aventi natura di confessione stragiudiziale del fatto estintivo dell’obbligazione, avrebbe dovuto, sulla base dei criteri sussidiari di cui all’art. 1193, comma 2, imputare le somme aggiuntive, rispetto a quelle esposte in busta paga da queste recate, ai crediti ulteriori vantati dal G.F. per poi onerarlo della prova della loro imputazione ai crediti riferibili agli altri operai impiegati presso il parco che il G.F. provvedeva a remunerare con somme erogategli dall’Amministratore del Condominio, si rivelano infondati, atteso che il disconoscimento della valenza probatoria delle quietanze con riguardo all’intervenuta estinzione dell’ulteriore credito proprio del G.F. cui perviene la Corte territoriale discende dal convincimento – maturato all’esito di un apprezzamento di quella documentazione alla luce degli ulteriori elementi di fatto acquisiti ed in particolare con riguardo all’accertata percezione da parte del G.F. di somme destinate ad altri lavoratori, apprezzamento che, non a caso, ma solo apoditticamente, il Condominio ricorrente contesta, deducendo che, come si evincerebbe da solo una di quelle quietanze, ove il G.F. avesse inteso accusare ricevuta di somme percepite per conto di altri lo avrebbe espressamente dichiarato nella quietanza sottoscritta – della non univocità della portata probatoria della documentazione stessa, impeditiva di una imputazione certa del pagamento e, pertanto, idonea, secondo quanto si ricava dalla stessa giurisprudenza di questa Corte citata dal Condominio ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. 4.10.2011, n. 20288) a gravare il debitore, e dunque nella specie il Condominio, della prova dell’esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito;
che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 2.500 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. R.C..