Il condomino intervenuto nel giudizio paga per intero le spese, non pro quota
Come esplicitato dall’articolo 1298 cod. civ., nei rapporti interni tra i condebitori dell’obbligazione solidale ex art. 97 cod. proc. civ., la stessa si divide in parti uguali e non in base ai millesimi di proprietà. Questo uno dei principi richiamati dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 2576 del 2 febbraio 2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 2.2.2018,
n. 2576
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Rilevato che:
- Con sentenza depositata il 19/07/2013 il tribunale di Paola in composizione monocratica ha rigettato l’appello proposto da A.C. e parzialmente accolto quello proposto da L.C. avverso sentenza del giudice di pace di Paola, depositata il 14/12/2010, con cui essi erano stati condannati a rimborsare a P.M. rispettivamente le somme di euro 237,69 e 627,50 quali spese legali che costui aveva pagato in eccesso rispetto alla quota millesimale di sua pertinenza all’esito di contenzioso promosso da T.C. nei confronti del condominio …, che era rimasto contumace, ove il signor P.M. era intervenuto. Rilevato che il signor P.M. era tenuto a rispondere anche in proprio, quale interventore, al pari di altri due condòmini intervenuti, il tribunale – accogliendo come detto il gravame di L.C. – ha ridotto la somma da rimborsarsi da quest’ultimo a euro 231,00.
- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.M. sulla base di due motivi. (omissis).
Considerato che:
- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1123 cod. civ. Lamenta che il tribunale abbia frainteso la nozione di obbligazione solidale rispetto a quella parziaria, calcolando l’ammontare della condanna in regresso dopo lo scomputo di una quota di spese propria dell’interventore. Essendo stati condannati in solido il condominio contumace e i tre condomini interventori, stante la natura intrinsecamente parziaria delle obbligazioni condominiali affermata da questa corte a sezioni unite, gli intervenuti, secondo il ricorrente, «rispondono dell’obbligazione in favore [della controparte del precedente giudizio] solo nei limiti della loro quota e senza duplicazioni rispetto al condominio rimasto contumace».
- Il motivo è inammissibile. Il tribunale, all’esito della lite che ha visto contrapposto il condominio contumace e l’attrice T.C., ha condannato in solido (cfr. art. 97 cod. proc. civ.) alle spese il condominio contumace e i tre condòmini interventori.
Rettamente, dunque, confrontandosi con precedente giudicato affermativo del sussistere di un’obbligazione solidale, il tribunale di Paola, accogliendo motivo di appello, ha fatto applicazione anzitutto dell’art. 1298 cod. civ., secondo la quale norma nei rapporti interni tra i condebitori dell’obbligazione solidale ex art. 97 cod. proc. civ. la stessa si divide, non risultando nei soli interessi del condominio (cfr. art. 97 cit. per cui la statuizione giudiziale presuppone l’interesse “comune”), e ciò in parti uguali, se non risulta diversamente; indi, calcolate le parti (su cui non vi è questione in questa sede) il tribunale ha applicato l’art. 1299 cod. civ. che consente il regresso solo per la parte di ciascun condebitore. Ciò posto, è appena il caso di chiarire che, discutendosi di obbligazione solidale nascente dall’art. 97 cod. proc. civ., è improprio il riferimento operato dal ricorrente alle obbligazioni condominiali (affermate, ratione temporis, parziarie, almeno antecedentemente alla riforma dell’art. 63 secondo comma disp. att. cod. civ. ex art. 18, primo comma, I. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013), nozione questa che riguarda le obbligazioni del condominio e non un caso quale quello di specie, riferito a una condanna alle spese in una lite, nel quale il condomino era intervenuto personalmente, con piena responsabilità degli oneri processuali.
- Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.: il tribunale adito per il regresso avrebbe “abusivamente modificat[o]” (così p. 9 e nuovamente p. 10) la statuizione in giudicato della precedente sentenza nella lite su iniziativa di T.C., “che per solidarietà intendeva solo il consentire al creditore di poter pretendere da ciascun debitore il pagamento dell’intero”. L’abuso si sarebbe concretato nella modifica del criterio aritmetico (p. 10), introducendo il “frazionamento dell’obbligazione in quattro parti”. Da altro punto di vista, ha lamentato l’erroneo governo delle spese da parte della sentenza impugnata, una prima volta per aver inserito anche T.C., condomina vittoriosa, nel computo dei debitori su cui ripartire la quota millesimale (i millesimi su cui si è calcolato la somma avrebbero dovuto essere non 1000, ma 769, detratti quelli di T.C.), una seconda volta per aver compensato le spese del doppio grado fra L.C. e il ricorrente.
- Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato in relazione alle diverse censure che esso congloba. (omissis). Quanto, poi, alla censura in ordine alla presunta applicazione di millesimi erroneamente calcolati su base 1000 invece che su altra base indicata, la stessa è inammissibile, in quanto la parte ricorrente non si fa in alcun modo carico di indicare, e trascrivere in ricorso, gli atti di causa da cui il dato risulterebbe (ben potendo i 264 millesimi ascritti a L.C. già tener conto dello scomputo dei millesimi di T.C.); ciò esime questa corte dal valutare l’inammissibilità da altri punti di vista, quali l’assenza di una falsa applicazione di una norma di diritto, parendo concretare la doglianza o una censura in fatto o un vizio deducibile in altre sedi processuali. (omissis).
- Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
(omissis)
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 1.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.