Uscendo dall’ascensore, una condomina scivola su una macchia d’olio e si fa male. Il condominio è condannato a risarcire il danno non avendo dimostrato (come era suo onere) che l’evento era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee generate da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività.
Di seguito, un estratto dell’ordinanza 5836/2019 della corte di Cassazione che, di fatto, ha confermato quanto deciso in Appello.
————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., ord. 28.2.2019,
n. 5836
————–
I.T. convenne in giudizio il Condominio … chiedendo il risarcimento dei danni che aveva riportato scivolando su una macchia oleosa presente sul pavimento del piano seminterrato, in prossimità dell’uscita dall’ascensore.
Il Condominio resistette alla domanda e chiamò in manleva le proprie assicuratrici Assicurazioni Generali s.p.a. e F.A.T.A. Assicurazioni Danni s.p.a..
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda dell’attrice, dichiarando assorbite le domande di manleva proposte dal Condominio e compensando le spese di lite.
Proposto gravame dalla I.T., il Condominio si costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per inosservanza dell’art. 342 c.p.c. e concludendo, nel merito, per il rigetto dell’impugnazione.
(omissis)
Provvedendo sul gravame, la Corte ha riformato la sentenza, condannando il Condominio a risarcire il danno alla I.T. e a pagare le spese di lite in favore della medesima I.T. e delle due società assicuratrici, rispetto alle quali ha ritenuto rinunciata – in quanto non riproposta ex art. 346 c.p.c. – la domanda di manleva.
Ha proposto ricorso per cassazione il Condominio …, affidandosi a quattro motivi; ad esso hanno resistito la I.T., la Società Cattolica di Assicurazioni a r.l. e la Generali Italia, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato nei confronti della I.T., cui quest’ultima ha resistito con controricorso; sia il ricorrente principale che la ricorrente incidentale hanno depositato memoria.
(omissis)
2. Il secondo motivo («violazione di legge, errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. – ed anche dell’art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell’onere della prova – in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3) e n. 5) c.p.c.») censura la sentenza «in quanto il Giudice di secondo grado, con motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, ha affermato la sussistenza della responsabilità del Condominio convenuto, quale “custode” e ai sensi dell’art. 2051 c.c., facendo errata ed erronea ed illegittima applicazione di quanto previsto dalla citata norma, eludendo, ignorando e travisando le risultanze istruttorie, facendo mal governo dei principi normativi, anche sulla ripartizione dell’onere della prova (ex art. 2697 c.c.), e degli insegnamenti ed orientamenti dettati in tema dalla giurisprudenza della Suprema Corte».
2.1. In punto di responsabilità, la Corte di merito ha affermato che doveva «ritenersi provato» (in quanto «sostanzialmente pacifico tra le parti e, comunque, provato dalle deposizioni dei testi» D. e S.) che, uscendo dall’ascensore, la I.T. era scivolata su una macchia di liquido oleoso, procurandosi lesioni; ciò premesso e affermata l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., ha rilevato che «sul convenuto condominio incombeva l’onere di dimostrare che il danno [era] stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee generate da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività», concludendo che «tale prova [era] mancata del tutto nel caso di specie», in cui aveva difettato completamente l’indicazione del caso fortuito, ossia del «fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale»; ha aggiunto che neppure poteva ritenersi che la condotta della infortunata potesse assumere rilevanza ai fini del concorso causale ex art. 1227 c.c., in quanto la I.T. si era «limitata ad uscire dall’ascensore».
2.2. Il motivo è inammissibile poiché non evidenzia specifici errori di diritto nell’applicazione delle norme richiamate, ma si limita a postularli sulla base di una valutazione della vicenda diversa da quella compiuta dalla Corte (segnatamente circa la possibilità del Condominio di intervenire per rimuovere la macchia e circa la visibilità della stessa), in tal modo sollecitando una non consentita rivalutazione del merito.
(omissis)
5. Il ricorso incidentale condizionato della Generali Italia s.p.a. rimane assorbito a seguito del mancato accoglimento dei motivi 3° e 4° del ricorso principale.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
7. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale condizionato; condanna il Condominio al pagamento delle spese di lite liquidate, per compensi, in euro 7.000 in favore della Generali Italia s.p.a. e in 5.000 – per ciascuna – in favore della I.T. e della Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15°/o, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200 per ciascuna controricorrente) e agli accessori di legge.