È da eliminare l’apertura di una porta sul terrazzino di proprietà condominiale
L’apertura arbitraria di una porta per collegare un bene condominiale (nella fattispecie un terrazzino) ad un’abitazione privata è illegittima in quanto comporta il mutamento di destinazione del bene stesso, limitando il passaggio ed il pregresso uso da parte degli altri condòmini. È quanto confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 21576 del 7 ottobre 2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 7.10.2020, n. 21576
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Rilevato che:
- il presente giudizio trae origine dalla domanda di ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento dei danni proposta dal Condominio … nei confronti di G.V., proprietaria di una unità abitativa, a seguito dell’apertura nel muro perimetrale di una porta di accesso alla sua abitazione su un terrazzino di esclusiva proprietà condominiale;
- si costituiva la convenuta eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’ingegner P.G. in rappresentanza del condominio nonché la liceità della apertura e contestando la presenza dei danni;
- all’esito del giudizio il Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Ischia accoglieva la domanda attorea condannando la convenuta ad eliminare il varco realizzato e al risarcimento dei danni nonché alle spese del giudizio e di CTU;
- ha proposto gravame la convenuta soccombente e la Corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata ha riformato la sentenza di prime cure in relazione alla domanda di risarcimento danni compensando le spese per la metà e ponendo il residuo a carico della convenuta appellante;
- in particolare, la corte territoriale ha statuito che i danni al decoro architettonico del fabbricato domandati dal Condominio non appaiono, per un verso, completamente allegati nell’atto introduttivo e, per altro verso, che il ripristino della situazione pregressa all’apertura risulta satisfattivo delle pretese condominiali, in assenza della prova di danni risarcibili da liquidare equitativamente;
- la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da G.V. con ricorso affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Condominio;
Considerato che:
(omissis)
- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1102 cod. civ. nonché degli articoli 112 e 242 cod. proc. civ. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto non consentito dall’art. 1102 cod. civ. l’intervento realizzato, in quanto incidente sulla destinazione del viale di accesso comune mentre, ad avviso di parte ricorrente, esso riguardava una parte di esclusiva proprietà della G.V. e tale circostanza, in violazione degli articoli 112 e 242 del codice di procedura civile, non era stata esaminata dalla corte territoriale;
- la censura è inammissibile;
- parte ricorrente, infatti, non contesta l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 1102 cod. civ. in ordine ai limiti posti all’uso individuale della cosa comune da parte della corte territoriale ma censura la conclusione di merito del giudice d’appello;
- la corte ha invece legittimamente ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, considerando provata, all’esito della CTU svolta dal primo giudice e non contestata in quella sede, la natura condominiale del terrazzino su cui era stato aperto il varco in assenza di un titolo abilitativo, con la conseguenza che l’apertura realizzata dalla ricorrente ne comportava il mutamento di destinazione limitando il passaggio ed il pregresso uso da parte degli altri condòmini;
- anche su tale questione, pertanto, la corte territoriale si è pronunciata esplicitamente argomentando la propria conclusione secondo principi di diritto che non sono fondatamente attinti dal ricorso della G.V.;
- l’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta, quindi, il rigetto del ricorso;
- in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
(omissis)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore di parte controricorrente e liquidate in euro 2000 per compensi oltre euro 200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.