Danni per infiltrazioni: di chi è la tubatura orizzontale?
Non si riesce ad appurare se il tubo che ha causato le infiltrazioni sia di natura privata o condominiale. E il proprietario dell’alloggio danneggiato dalla perdita d’acqua non riesce ad ottenere alcun risarcimento.
—————
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 7.7.2020,
n. 14092
—————
Rilevato che:
- con atto di citazione del 3 luglio 2010, M.M. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Verona, M.R. e L.R. e G.M. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di infiltrazioni che avevano interessato il soffitto dell’appartamento a causa della rottura delle tubature poste a servizio dell’immobile sovrastante, di proprietà dei convenuti. Si costituiva G.M. chiedendo di chiamare in causa il Condominio …, quale proprietario delle tubature e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda. Si costituiva anche il condominio chiedendo preliminarmente di chiamare in causa l’assicuratore, cioè la Milano Assicurazioni, che si costituiva e chiedeva la reiezione della pretesa;
- il Tribunale, con sentenza dell’il settembre 2013 rigettava la domanda con condanna dell’attrice al pagamento delle spese nei confronti del condomino e compensazione nei rapporti con le altre parti. Secondo il Tribunale, ricorrendo l’ipotesi prevista all’articolo 2051 c.c., l’attrice avrebbe dovuto dimostrare il nesso di causalità tra i danni riportati e la cosa in custodia, al fine di provare la responsabilità di chi controllava di fatto le modalità di uso e conservazione della res. Tale prova non sarebbe stata fornita;
- avverso tale decisione proponeva appello M.M. assumendo l’errata interpretazione dell’articolo 2051 c.c. e l’assenza di motivazione riguardo alla mancata disposizione di consulenza tecnica sull’immobile. Si costituivano il comproprietario G.M., il condominio e Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., subentrata a Milano Assicurazioni, con separati atti, chiedendo il rigetto della impugnazione;
- la Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza del 12 maggio 2017, disponeva consulenza tecnica che attestava l’impossibilità di stabilire la natura condominiale o esclusiva della condotta che avrebbe causato il danno lamentato. Sulla base delle risultanze della consulenza la Corte territoriale, con sentenza del 4 ottobre 2018, rigettava l’appello con condanna della M.M. al pagamento delle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- avverso tale decisione propone ricorso per cassazione M.M. affidandosi a quattro motivi, che illustra con memoria. Resistono con separati controricorsi Unipol Sai Assicurazioni S.p.A, che deposita memoria e G.M..
Considerato che:
- con il primo motivo si deduce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c.. La Corte d’Appello di Venezia avrebbe omesso di argomentare in merito al profilo giuridico della responsabilità del convenuto G.M. ai sensi dell’articolo 2051 c.c..
Pertanto, la motivazione sarebbe solo apparente. In sostanza la Corte non avrebbe argomentato sul motivo di appello con il quale era stata evidenziata la violazione dell’articolo 2051 c.c. da parte del Tribunale;
- con il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione sul punto decisivo della controversia rappresentato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di presunzione di proprietà delle tubazioni situate nel solaio dell’appartamento. Si lamenta, altresì, la nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c.. Come evidenziato in appello, secondo la giurisprudenza di legittimità, il tratto di tubatura orizzontale si presume di proprietà dell’appartamento sovrastante. Rispetto a tale assunto la Corte d’Appello non avrebbe fornito alcuna argomentazione;
- con il terzo motivo si deduce la violazione l’articolo 2051 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c. In particolare, la cosa in custodia oggetto di indagine non dovrebbe identificarsi con la tubazione, ma con l’unità immobiliare, poiché la tubazione interessata dalla lesione e il relativo impianto costituiscono parte integrante dell’immobile;
(omissis)
- il primo motivo è inammissibile. Ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. Sez. U. n. 7074 del 20/03/2017). Nel caso di specie non è trascritto o allegato o localizzato nel fascicolo di legittimità il contenuto della sentenza di primo grado e il corrispondente motivo di appello;
- il secondo motivo è infondato, poiché non ricorre omessa pronunzia sul tema trattato all’ultimo capoverso dell’atto di appello, in quanto la questione è espressamente esaminata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto persuasive ed assorbenti le considerazioni espresse dal consulente d’ufficio. Per il resto, la chiesta verifica in concreto della proprietà esclusiva della tubatura orizzontale, si traduce in una indagine di fatto, dedotta in violazione dell’articolo 366 n. 6 c.p.c. e comunque non sindacabile in sede di legittimità.
Peraltro, è pacifico che si tratti di tubatura orizzontale e che la stessa è oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti nei locali di proprietà esclusiva;
- il terzo motivo è infondato, poiché la responsabilità per le cose in custodia presuppone l’allegazione del nesso causale, che significa dimostrazione della verificazione dell’evento e imputabilità dello stesso alla parte convenuta, ivi compresa la prova della proprietà della res che avrebbe determinato il danno (Cass. 7 agosto 2013, n. 18855);
(omissis)
- ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno liquidate separatamente nei conforti dei controricorrenti in ragione dell’attività difensiva espletata.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidandole in euro 2.700 in favore di UnipolSai SpA e in euro 2050 in favore di G.M., per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge per entrambi.