In casi di decisione assunta all’unanimità dall’assemblea condominiale, non è necessaria la verbalizzazione del numero dei votanti a favore o contro la delibera approvata; l’indicazione di chi ha votato a favore o contro è invece necessaria per le delibere adottate a maggioranza, perché consente di verificare il raggiungimento del quorum deliberativo, che, altrimenti, non sarebbe possibile. È il principio di diritto richiamato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 32346 del 13 dicembre 2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 13.12.2018,
n. 32346
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M.M. citava in giudizio innanzi al Tribunale di Torino il Condominio …, in persona dell’amministratore pro-tempore C.M., ed il precedente amministratore P.F. chiedendo l’annullamento delle delibere del 22.5.2008, deducendo che nel verbale di assemblea non erano indicati i nominativi e gli aventi titolo al voto e che era stata omessa ogni indicazione del voto espresso da ciascun condomino.
(omissis)
Si costituivano e resistevano in giudizio il Condominio … e P.F..
Il Tribunale di Torino dichiarava inammissibile la domanda nei confronti di C.M. e quella volta a dichiarare la nullità del regolamento di condominio; rigettava la domanda di annullamento della delibera e riteneva infondate le pretese nei confronti del precedente amministratore P.F.. Condannava il M.M. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Interposto appello dal M.M., la Corte d’Appello di Torino con sentenza del 18.12.2013 rigettava il gravame.
Secondo la corte territoriale, non costituiva vizio della delibera la contestata divergenza tra i valori reali dei piani e le tabelle vigenti, che, al più, ne avrebbe giustificato una revisione ex art. 69 comma 2° disp. att. c.c..
Osservava che la delibera conteneva l’elenco dei nominativi dei condòmini, intervenuti di persona o per delega e riportava l’esatta indicazione dei millesimi.
Non sussisteva la responsabilità della P.F. per il mancato passaggio di consegne al nuovo amministratore, che era avvenuto regolarmente il 24.4.2008 unitamente al rendiconto della gestione con i documenti giustificativi. La corte rilevava che il nuovo amministratore aveva messo a disposizione dei condòmini i documenti contabili ricevuti dal predecessore ed il rendiconto era stato approvato nel corso dell’assemblea del 22.5.2008.
Confermava la statuizione relativa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., ravvisando nel comportamento processuale del M.M. un’ipotesi di colpa grave, per aver proposto e reiterato in appello domande palesemente inammissibili ed infondate.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.M. sulla base di quattro motivi articolati in ulteriori sub motivi, corredati dai quesiti di diritto; resistono con controricorso il Condominio … e P.F..
(omissis)
Con il primo motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione di norme di diritto nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che non è stato neanche oggetto di discussione tra le parti in violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 1136 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Quanto alla violazione dell’art. 1136 c.c. il ricorrente deduce che non sarebbe stato verificato il quorum costitutivo, attraverso l’indicazione nominativa dei partecipanti e della quota rappresentata. Il verbale non riporterebbe, inoltre, l’indicazione dei condòmini votanti, ai fini della verifica del controllo della maggioranza deliberativa, essendo del tutto generica l’affermazione “approvato bilancio all’unanimità”.
Il fatto decisivo del giudizio, sul quale non vi sarebbe stata discussione tra le parti sarebbe costituito, secondo il ricorrente, dalla divergenza tra i millesimi effettivi e le tabelle millesimali.
Entrambi i profili dedotti sono, in parte inammissibili, in parte infondati.
La deduzione del vizio motivazione per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, che non è stato oggetto di discussione tra le parti, si pone fuori dalla previsione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che prevede l’ipotesi dell’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Né è ravvisabile la violazione dell’art. 1136 c.c., avendo la corte territoriale accertato – e la trascrizione della delibera ne costituisce conferma – che dal verbale di assemblea risultava l’elenco dei nominativi dei condòmini, intervenuti personalmente o per delega e l’indicazione del valore delle quote rappresentate espresse in millesimi. Come correttamente rilevato dal giudice d’appello, la delibera venne assunta in seconda convocazione con una maggioranza di 777/1000 e con il voto della totalità dei convenuti.
Risulta, pertanto, rispettato sia il quorum costitutivo che il quorum deliberativo, poiché l’assemblea si è costituita con l’intervento dei condòmini rappresentanti due terzi del valore dell’edificio ed ha deliberato all’unanimità.
Trattandosi di decisione assunta all’unanimità, non era necessaria la verbalizzazione del numero dei votanti a favore o contro la delibera approvata poiché tutti avevano espresso il voto favorevole; l’indicazione di chi ha votato a favore o contro è necessaria per le delibere adottate a maggioranza perché consente di verificare il raggiungimento del quorum deliberativo, che, altrimenti, non sarebbe possibile.
Il principio è stato affermato da questa Corte a Sezioni Unite; è stata ritenuta annullabile ex art. 1137 c.c. la delibera adottata a maggioranza, il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condòmini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote (Cassazione civile, sez. un., 07/03/2005, n. 4806).
(omissis)
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
(omissis)
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite in favore di ciascun contro ricorrente che liquida in euro 2500 di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.