Accade sovente che gli organi incaricati di verificare il rispetto della normativa in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, procedano all’accertamento e contestazione di violazioni sulla base di mere presunzioni. In particolare, può accadere che un verbale di contestazione origini dal rinvenimento, all’interno di una busta contenente rifiuti, di documenti riferiti ad un dato soggetto, al quale viene imputata la violazione. Anche nei casi in cui è possibile dimostrare univocamente la provenienza del documento dal soggetto ivi indicato, tuttavia, ciò non è di per sé sufficiente ad attribuirvi con analoga certezza la responsabilità per la condotta di abbandono dei rifiuti.
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GIUDICE DI PACE
DI MASCALUCIA
Sent. n. 506/2016
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Il ricorso è accolto ex art.23 , comma 12°, L.689/81.
L’onere della prova della sussistenza della violazione in relazione alla quale è stata comminata la sanzione è a carico della P.A.: spetta all’opponente soltanto provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’efficacia di quei fatti. Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l’Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in Giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta quindi ad essa ai sensi dell’art. 2697 c.c. fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contesta e della loro riferibilità all’intimato, mentre compete all’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prove dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007).
Incombe dunque all’Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa.
La Pubblica Amministrazione può avvalersi dei mezzi normalmente a disposizione delle parti, nel processo civile, per assolvere all’onere della prova.
Nel caso in esame non è stato provato dalla P.A. la riconducibilità all’opponente del sacchetto di rifiuti rinvenuto fuori dall’apposito spazio; la circostanza che all’interno fosse ricompreso un documento (estratto conto) intestato al ricorrente, non è sufficiente per ascrivere al medesimo la responsabilità con assoluta certezza della violazione contestata; non si hanno altri dati in relazione all’evento accertato dai verbalizzanti (chiusura del sacchetto, vicinanza di altri rifiuti, ecc.): pertanto, ai sensi dell’art. 23 comma 12°, L. 689/81 il provvedimento impugnato è annullato.
Le spese del giudizio, attesa la particolarità della questione trattata, sono interamente compensate tra le parti.
Definitivamente provvedendo, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla ex art. 23 comma 12, legge n. 689/81, il verbale di contestazione n. 21/R/16 reg. n. 21/16, elevato dalla P.M. del Comune di Gravina di Catania.
Spese compensate.