A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4316 dell’11 marzo 2021 si è pronunciato in materia condominiale, stabilendo che è da ritenersi valida la notifica degli atti giudiziari eseguita presso il domicilio dell’amministratore oppure presso lo stabile condominiale, purché in esso siano presenti locali adibiti alla gestione del condominio.
La vicenda traeva origine dall’opposizione avanzata contro il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato al condominio il pagamento di somme da parte di una società, oltre interessi moratori.
Il giudice capitolino accoglieva l’opposizione contro il decreto ingiuntivo, il quale era stato notificato in modo irregolare presso l’indirizzo del condominio piuttosto che presso l’ufficio dell’amministratore. Conseguentemente, la notifica per compiuta giacenza non si era perfezionata per irreperibilità del destinatario.
Nel caso in esame, il Tribunale richiamava costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui la notifica compiuta presso lo stabile condominiale è nulla se nell’edificio non è situato l’ufficio dell’amministratore (Trib. Torino, n. 2886, 07/09/2020).
Ciò significa che, oltre che ovunque in mani proprie, l’atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, esclusivamente nei luoghi in cui ciò è consentito dall’art. 139 e seguenti c.p.c.; in quanto “ufficio” dell’amministratore, in tali luoghi rientra anche lo stabile condominiale, ma ciò solo a patto che ivi siano presenti locali specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
Pertanto, nell’ipotesi in cui la notifica dell’atto indirizzato al condominio non avvenga nelle mani dell’amministratore, la si potrà eseguire validamente presso lo stabile condominiale a condizione che in esso esistano locali destinati al servizio della “cosa” comune, come, ad esempio la portineria, e che, in quanto tali, siano idonei a configurare un ufficio dell’amministratore.
Nel caso in esame, il condominio opponente aveva dato prova di essere venuto a conoscenza del decreto dopo la notifica del precetto, correttamente eseguita presso la residenza dell’amministratore.
Altresì, il giudice rilevava che l’atto di precetto era stato regolarmente notificato presso l’indirizzo dell’amministratore e non presso quello del condominio, non trovando quindi riscontro quanto asserito dalla difesa della società opposta relativamente all’avvenuto ricevimento del precetto presso l’indirizzo del condominio.
In virtù di quanto premesso, il giudice capitolino, rilevata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, revocava il provvedimento.