Il caso giunto al giudizio dei giudici di legittimità aveva riguardato un trasferimento immobiliare attuativo di un accordo di separazione omologato dal tribunale, trasferimento avvenuto direttamente da un coniuge all’altro.
L’Agenzia elle Entrate aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere il rimborso di quanto pagato per imposta di registro ed ipo-catastale sull’atto con cui egli aveva acquistato dalla moglie la casa coniugale ed il relativo box, acquisto avvenuto in adempimento di accordi di separazione consensuale tra i coniugi, di pe giunta omologati dal Tribunale.
La commissione tributaria aveva giudicato legittimo il diniego del Fisco, ritenendo che la norma di cui all’art. 19 della Legge n. 74/1987 – che esonera dalle imposte e tasse tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio – non fosse applicabile al caso di specie.
Di tutt’altro avviso, invece, la Corte Di Cassazione che stabilisce che in caso in cui l’Immobile venga trasferito da un coniuge all’altro in attuazione della separazione l’ esonero applicabile. Questo è quanto stabilito, in estrema sintesi con ordinanza n. 4144 del 17 febbraio 2021, la Sezione tributaria della Cassazione che ha giudicato fondata la doglianza del contribuente. Precisando, inoltre che andava applicata la norma esonerativa di cui all’art. 19 citato, a nulla rilevando che la proprietà originaria del bene non fosse comune ma esclusiva di uno dei due.
Nella sentenza, infati, si legge: “in tema di agevolazioni tributarie, l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa familiare, in adempimento di una condizione della separazione consensuale, non costituisce atto dispositivo rilevante ai fini della decadenza dai benefici prima casa, atteso che, pur non essendo essenziale per addivenire alla separazione o al divorzio, è diretto a sistemare globalmente i rapporti fra coniugi, nella prospettiva di una definizione tendenzialmente stabile della crisi, ed è, quindi, un atto relativo a tali procedimenti, che può fruire dell’esenzione di cui all’art 19 della L. n. 74 del 1987, salva la contestazione da parte della Amministrazione, onorata della relativa prova, della finalità elusiva”.