Esenzione Imu solo nel caso in cui marito e moglie siano residenti ed abitino la stessa casa.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 28534 del 15/12/2020, blocca l’esenzione Imu, precisando che la medesima sussiste solo nel caso in cui marito e moglie siano residenti e abitino la stessa casa.
Con questa pronuncia, la Cassazione conferma un precedente principio già espresso con sentenza del 24 settembre 2020, n. 20130
Accolto il ricorso del Comune: smascherato il trucco delle seconde case al mare travestite. Nel caso analizzato, una coppia viveva nella stessa casa nonostante la residenza in comuni diversi. Una dei due coniugi aveva richiesto l’esonero dall’Imu, ma la decisione avanzata Ctr abruzzese, di accordare il beneficio, non è stata condivisa dai Giudici della Cassazione, che basa le sue motivazioni sui seguenti principi:
– per beneficare delle detrazioni e riduzioni d’imposta previste per la prima casa, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l’immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi;
– considerato che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, ai fini della agevolazione, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia;
– ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (in applicazione di tale principio.
– l’esenzione prevista per la casa principale richiede non solo che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.