Non è punibile (almeno per interferenza illecita nella vita privata) chi filma la vicina di casa che esce nuda dalla doccia, se l’abitazione della vittima è priva di tende alla finestra e, dunque, visibile all’esterno senza l’utilizzo di inganno o espedienti.
È questa, in estrema sintesi, la posizione espressa dalla corte di Cassazione nella sentenza 372/2019, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent. n. 372/2019
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1. Con sentenza del 27 settembre 2017 la Corte d’appello di Milano, provvedendo sulle impugnazioni proposte dall’imputato R.S. e dalle parti civili P.U. e C.T., nei confronti della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio del 17 novembre 2016, con cui era stata affermata la responsabilità dell’imputato in relazione ai reati di cui (omissis) e all’art. 615 bis c.p., comma 1, (per essersi procurato indebitamente video e fotografie di X.Y., mentre si trovava all’interno della abitazione della madre, nuda e intenta a uscire dalla doccia, capo C della rubrica), ha ridotto la pena inflittagli a tre anni e due mesi di reclusione (omissis).
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
(omissis)
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato ulteriore violazione ed erronea applicazione dell’art. 615 bis c.p. e l’insufficienza della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) et e), in relazione alla contestazione del reato di cui al capo c) della rubrica, e cioè alla indebita realizzazione di filmati e fotografie di una vicina di casa mentre si trovava nella doccia della sua abitazione, non avendo la Corte territoriale adeguatamente considerato la circostanza che la abitazione dell’imputato e quella della persona offesa erano adiacenti e che la persona offesa si mostrava nuda pur sapendo che la propria abitazione era priva di tende, con la conseguente insussistenza di lesioni alla riservatezza della persona fotografata.
(omissis)
1. Il ricorso è fondato solamente in relazione al reato di cui al capo c).
(omissis)
3. Fondate risultano, invece, le censure formulate con il secondo motivo, in relazione al reato di cui al capo c) della rubrica, e cioè la realizzazione indebita di video e fotografie di una donna all’interno della abitazione della madre, nuda e intenta a uscire dalla doccia.
La Corte territoriale ha disatteso le doglianze formulate dall’imputato, in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione a tale reato, affermando che le riprese video di una persona che si trovi nel bagno di una abitazione privata è condotta punibile ai sensi dell’art. 615 bis c.p., non rilevando l’assenza di tende alla finestra.
Ora, essendo pacifico, in punto di fatto, che le abitazioni dell’imputato e della persona offesa erano frontistanti, che quella di quest’ultima non aveva tende alle finestre e che l’imputato non utilizzò alcun accorgimento per fotografare e filmare la persona offesa, deve escludersi la configurabilità del reato di interferenza illecita nella vita privata di cui al capo c), non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall’esterno, posto che la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi (cfr. Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015; Sez. 5, n. 25453 del 18/04/2011).
L’art. 615 bis c.p. prevede, infatti, che sia punito “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p.”: il tenore della disposizione lascia intendere, dunque, che, affinché la condotta descritta integri il reato, non è sufficiente che la stessa abbia ad oggetto immagini che riguardino atti che si svolgano in uno dei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (e, dunque, l’abitazione o altro luogo di privata dimora o le appartenenze di essi), ma è anche necessario che tale condotta sia posta in essere “indebitamente”; ciò significa, dunque, in necessaria connessione logica con quanto del resto più specificamente previsto dall’art. 614 c.p., su cui la disposizione è “ritagliata”, che, seppure la condotta avvenga in uno di detti luoghi, la stessa non sarebbe illecita ove non avvenga in contrasto od eludendo, clandestinamente o con inganno, la volontà di chi abbia il diritto di escludere dal luogo l’autore delle riprese (Sez. 3, n. 27847 del 30/04/2015). Se, dunque, l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, possa, come nel caso in esame, essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti, non si configura una lesione della riservatezza del titolare del domicilio (cfr. Corte cost., sentenza n. 149 del 16 aprile 2008).
Ne consegue l’insussistenza del fatto di cui al capo c), posto che l’osservazione della persona offesa avvenne liberamente e senza utilizzare alcun accorgimento.
(omissis)
5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo c) della rubrica, e cioè il reato di cui all’art. 615 bis c.p. commesso in danno di X.Y., perché il fatto non sussiste, e il ricorso rigettato nel resto.
(omissis)
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C (art. 615 bis c.p.), perché il fatto non sussiste, (omissis).
Rigetta nel resto il ricorso.