La delibera che costituisce il fondo speciale per coprire la morosità è legittima se finalizzata ad evitare danni gravi nei confronti di tutti i condòmini, derivanti dal pericolo di interdizione di servizi essenziali comuni. In particolare, per mancato pagamento della retribuzione del custode, del combustibile per riscaldamento, della pulizia della neve sulle strade comuni, della fornitura di energia elettrica per il funzionamento dell’ascensore e dell’illuminazione, per la sostituzione delle lampade fulminate.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 17.2.2020, n. 3844
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– il presente giudizio trae origine dal ricorso notificato il 22 maggio 2015 da C.C. (e altri) nei confronti del Condominio … avverso la sentenza pubblicata il 12 marzo 2015 della Corte d’appello di L’Aquila e meglio indicata in epigrafe;
– il contenzioso tra le parti trae origine dal impugnazione proposta da C.C. (e altri) della delibera condominiale adottata dal Condominio … il 25 febbraio 2012 nella parte in cui approvava il fondo condomini morosi per procedure esecutive e concorsuali ed il suo adeguamento;
– il tribunale adito accoglieva parzialmente l’impugnazione e il Condominio appellava la sentenza al fine di sentir accertare e dichiarare la validità della deliberazione medesima;
– la Corte d’appello di L’Aquila in riforma della sentenza rigettava il ricorso avverso la delibera ritenendone la validità, con condanna degli appellati al pagamento del doppio grado giudizio;
– a sostegno della conclusione il giudice del gravame richiamava la giurisprudenza di questa corte che ha ritenuto legittima la delibera dell’assemblea di condominio con la quale si costituisca fondo speciale teso a sopperire alle esigenze di cassa allorquando detta decisione sia finalizzata allo scopo di evitare danni più gravi nei confronti di tutti i condomini, derivanti dal pericolo di interdizione di servizi essenziali comuni, come nel caso in esame per mancato pagamento della retribuzione del portiere custode, dell’olio combustibile per assicurare riscaldamento, della pulizia della neve sulle strade comuni, della fornitura di energia elettrica per il funzionamento dell’ascensore e per la illuminazione delle parti comuni e della sua manutenzione ordinaria attraverso la sostituzione dell’ordinario esaurimento del materiale elettrico di consumo come le lampade fulminate;
– precisava che la materia rientrava nel potere discrezionale dell’assemblea condominiale salva la ricorrenza di un eccesso di potere che nel caso di specie non era ravvisabile;
– evidenziava poi l’adempimento degli obblighi informativi e la validità dell’approvazione secondo le maggioranze previste dall’art. 1136 cod. civ. e l’irrilevanza del richiamo all’art. 63 delle disp. att cod. civ.;
– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di quattro motivi, mentre non ha svolto attività difensiva l’intimato Condominio;
– il collegio rileva preliminarmente, come da attestazione della Cancelleria, che nel fascicolo del ricorrente è stata depositata copia analogica della sentenza impugnata notificata a mezzo PEC ma priva dell’attestazione di conformità all’originale digitale della sentenza, così come della relata di notificazione;
(omissis)
– ebbene, nel caso di specie la controparte è rimasta intimata ed i ricorrenti non hanno depositato entro l’odierna udienza nessuna asseverazione di conformità all’originale della copia analogica con la conseguenza che il ricorso va dichiarato improcedibile;
-nulla va disposto in ordine alle spese di lite in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Condominio intimato;
(omissis)
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla sulle spese.