Frontalino del balcone aggettante: chi paga la manutenzione?
“Perché il costo del recupero del frontalino del balcone aggettante debba imputarsi al condominio e non al singolo condomino proprietario del balcone, non occorre che l’edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell’intero manufatto”. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 27083 del 25 ottobre 2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., Ord. 25.10.2018,
n. 27083
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Fatto e diritto
Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettando l’impugnazione proposta da L.A. e L.F., confermò la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di annullamento di delibera assembleare del Condominio …;
- che avverso la sentenza d’appello la L.A. e il L.F. avanzano ricorso, illustrando cinque motivi di censura;
(omissis)
- ritenuto che con il terzo motivo, denunziante violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1120, 2727, 2729, cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il ricorso deduce l’erroneità della statuizione d’appello per non avere tenuto conto del fatto che il frontalino costituisce parte del balcone ed essendo quest’ultimo, a sua volta, proiezione dell’appartamento, la riparazione del primo deve porsi a carico del singolo condomino e non del condominio, non constando una situazione di pregio architettonico da salvaguardare, tale da giustificare l’accollo collettivo della spesa;
- considerato che la doglianza non merita di essere accolta, valendo quanto segue:
- costituisce principio consolidato e condiviso da questo Collegio l’affermazione secondo la quale i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (ex multis, Sez. 2, n. 6624, 30/4/2012);
- perché il costo del recupero debba imputarsi al condominio non occorre che l’edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell’intero manufatto;
- una tale valutazione, svolta dal Giudice d’appello, il quale ha direttamente visionato i reperti fotografici, non è in questa sede sindacabile;
- considerato che il quarto motivo con il quale il ricorso denunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile;
- per la Corte d’appello la indicazione di cui al p. 4 dell’o.d.g. di cui alla convocazione assembleare “scelta della ditta per il restauro frontalini, balconi e prospetti”, correlato alla documentazione allegata (verbali precedenti delibere, preventivi allegati all’avviso di convocazione riguardante tutti i lavori approvati) (costituiva) prova sufficientemente tranquillizzante del positivo assolvimento dell’onere di informazione dei condomini sulle questioni indicate al punto 4”;
(omissis)
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, e agli accessori di legge.