In caso di furto (nella fattispecie di due biciclette), il cortile condominiale deve considerarsi pertinenza di luogo destinato anche solo in parte a privata dimora. È il principio di diritto richiamato nei due gradi di giudizio e confermato dalla Cassazione con la sentenza 48908/2019, di cui riportiamo un estratto.
————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 48908/2019
—————
1. Il Tribunale di Firenze ha condannato L.G, per il delitto di furto di due biciclette che il condomino P.L. aveva lasciato all’interno del cortile condominiale, da considerarsi, ai sensi dell’art. 624-bis, comma 1, cod. pen., pertinenza di luogo destinato, anche solo in parte, a privata dimora (oltre che per il reato di cui all’art. 707 cod. pen.). La Corte di appello di Firenze, investita del gravame dell’imputato, ha, con la sentenza oggetto del ricorso in esame, confermato la condanna limitatamente al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. (ritenendo in esso assorbito quello di cui all’art. 707 cod. pen.) e rideterminato la pena in anni due di reclusione ed euro 700 di multa.
2. Contro la sentenza suddetta, col ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia sono stati articolati tre motivi di censura.
(omissis)
2.2.3. Col secondo e terzo motivo deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione, e corrispondente vizio argomentativo, evidenziando che l’imputato era stato in realtà ritratto dalle telecamere mentre si trovava sulla pubblica via e non nel cortile condominiale.
Le biciclette non stavano nel cortile bensì parcheggiate sulla strada e ciò risulterebbe confermato anche dalle affermazioni del testimone. Indi erra la Corte nell’affermare che esse furono sottratte nel cortile condominiale e che la ripresa delle telecamere fosse parziale ed avesse riguardato solo la parte finale dell’azione, essendo, invece, ben possibile che le biciclette si trovassero sulla pubblica via.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
(omissis)
1.2. Quanto agli altri motivi, essi sono manifestamente aspecifici. Ed invero, la Corte territoriale ha spiegato che la circostanza che l’imputato fosse stato dalle telecamere ritratto sulla pubblica via non esclude affatto che le biciclette siano state sottratte dal cortile condominiale ove erano state parcheggiate dalla persona offesa, avendo esse evidentemente ripreso solo l’ultima parte dell’azione. D’altronde lo stesso ricorrente nel tentativo di accreditare tale ricostruzione si limita ad affermare che anche un testimone, vicino di casa, avrebbe confermato tale circostanza, riportando solo uno stralcio della sua deposizione, laddove le dichiarazioni rese al riguardo dalla persona offesa sono chiare ed esaustive e non lasciano dubbi sulla effettiva collocazione delle biciclette, avendo il P.L. anche specificato che esse si trovavano incatenate all’interno del cortile condominiale (peraltro, nella sentenza di primo grado, che integra quella di appello, trattandosi di doppia conforme, si precisa che le telecamere del vicino, pur non ritraendo l’interno del cortile, hanno ripreso la persona che si era impossessata delle due biciclette nell’atto di uscire dal cortile, oltre che sulla strada).
2. Dalle ragioni si qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 in relazione alla entità delle questioni trattate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.