“Le sanzioni pecuniarie amministrative derivanti dalla violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo e vanno inquadrate nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla L. 689/1981, essendo commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore. Per tale motivo, dunque, non si trasmettono agli eredi”.
È il principio di diritto richiamato dalla Cassazione, con con l’ordinanza numero 6500 del 6 marzo 2019 (di cui riportiamo un estratto) ha così accolto il ricorso degli eredi di uomo proprietario di un terreno che aveva impugnato due avvisi di accertamento ICI (ora IMU) ed era poi deceduto nel corso del giudizio.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V civ., ord. 6.3.2019,
n. 6500
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1. I soggetti indicati in epigrafe, agendo dichiaratamente nella qualità di eredi di F.M., hanno impugnato la sentenza della CTR di Roma depositata in data 16 maggio 2014, non notificata, relativa a due avvisi di accertamento ICI per l’anno 2005 e 2006.
2. F.M., ricevuti detti avvisi di accertamento, li ha impugnati sostenendo che il proprio terreno non può considerarsi edificabile solo perché inserito come tale nel PRG di Roma, in assenza di approvazione del piano particolareggiato. Il ricorso è stato respinto sia in primo che in secondo grado.
3. I dichiarati eredi ricorrono per cassazione, affidandosi a due motivi, uno in rito e l’altro nel merito. In ricorso si specifica che F.M., nato a Roma il 26 aprile 1930 è deceduto «nelle more» del giudizio di appello e che la moglie ed i figli dell’originario ricorrente propongono ricorso per cassazione deducendo in primis la nullità del procedimento di appello per omesso avviso della udienza di trattazione con conseguente violazione del principio del contraddittorio e nel merito deducendo la violazione di legge per mancato esame di un motivo di appello.
4. Roma Capitale si costituisce con controricorso e preliminarmente eccepisce il difetto di prova della legittimazione ad agire in giudizio da parte dei ricorrenti.
5. I ricorrenti depositano ai sensi dell’art. 372 c.p.c. una memoria con allegati documenti volti a dimostrare la qualità di eredi di F.M., nonché memoria ex art. 378 c.p.c.
(omissis)
8. Con il secondo motivo gli eredi F. lamentano la violazione di legge per mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato con conseguente nullità della sentenza impugnata per avere omesso la CTR di valutare il motivo di ricorso inerente il metodo di accertamento utilizzato e quello inerente le sanzioni.
Lamentano in particolare l’errore commesso dall’ente impositore per avere considerato il terreno come area edificabile e per avere applicato retroattivamente i valori contenuti in una perizia di stima dell’anno 2008. Il contribuente sostiene che doveva tenersi conto del fatto che la perizia era stata redatta ad altri fini (scontare l’imposta sostituiva sulla futura vendita dell’immobile) e che vi è differenza tra il valore concreto dell’aera nel 2005/2006 e nel 2008 poiché nelle more è stato adottato il piano particolareggiato. I contribuenti rammentano che l’imposta deve essere liquidata sulla base del valore venale in commercio tenendo con «di quanto sia prossima l’utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo» (Cass. S.u. 25506/2006). Lamentano inoltre la applicazione delle sanzioni.
8.1. Date queste argomentazioni, e considerata la fondatezza della eccezione di nullità nei limiti sopra precisati, non viene qui in rilievo la presunta violazione dell’art. 112 c.p.c. che si ha solo quando l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, e non una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione (Cass. n. 25761/2014). Si tratta piuttosto di valutare la fondatezza della censura relativa ai criteri utilizzati dall’ente impositore per determinare la base imponibile.
Deve osservarsi che la contestazione principale della parte riguarda la avvenuta valutazione dell’aera in questione come edificabile, e si deduce che a tale fine non basta l’inserimento in PRG, essendo necessario anche l’inserimento nel piano particolareggiato. A questa argomentazione principale si aggiunge che appare illogico valutare il terreno per l’anno di imposta 2005/2006 facendo riferimento ad una perizia del 2008, poiché nelle more è intervenuto il piano particolareggiato e quindi è aumentato il valore del terreno stesso. Deve qui richiamarsi l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità espresso sin dalla sentenza a sezioni unite n. 25506/2006, (fondato sulle norme di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b, d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504) in virtù del quale un’area, ai fini dell’applicazione dell’ICI, è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; ciò determina quella che può considerarsi una vera e propria «impennata» di valore rilevante ai fini fiscali (cfr. Cass. S.u. n. 25506/2006 cit.; Cass. sez. V n. 4952/2018). Inoltre si deve osservare che in concreto il valore venale del bene è stato determinato seguendo i criteri di cui all’art. 5 del d. lgs. 504/1992, anche tenendo conto del valore indicato in una perizia giurata di stima del 26.06.2008 presentata dal contribuente, applicando un coefficiente di attualizzazione che ha consentito di riparametrare il valore all’annualità oggetto di accertamento. Questa Corte ha già affermato che ai fini ICI il valore imponibile può essere desunto da una perizia giurata di stima anche se prodotta ad altri fini, purché facendo applicazione dei criteri indicati dall’art. 5 del d. lgs. 504/1992 (Cass. 4093/2015). La censura è quindi infondata.
8.2. È invece fondata la censura con riferimento alle sanzioni applicate.
È già stato affermato da questa Corte che le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, essendo commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale sancito dall’art. 7 della legge n. 689 cit., secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (Cass. civ. sez. V., 28/05/2008, n.13894; Cass. civ. sez V 15.10.2018, n. 25644). L’originario ricorso del contribuente merita quindi accoglimento limitatamente alle sanzioni, non dovute. Le spese dell’intero giudizio considerando la parziale reciproca soccombenza, si compensano per intero tra le parti.
Accoglie il primo motivo di ricorso e, nei limiti di cui in motivazione, anche il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente alle sanzioni che dichiara non dovute.
Compensa le spese dell’intero giudizio.