Un condominio apre un varco per realizzare un passaggio pedonale sulla limitrofa strada privata, ma la Cassazione conferma la condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno a favore della proprietaria della strada. Di seguito una sintesi dell’ordinanza 19096/2020.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 15.9.2020,
n. 19096
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1. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. del 18 novembre 2009 G.P. adiva il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, chiedendo di essere reintegrata nell’esclusivo possesso dell’ultimo tratto della strada privata confinante con la sua abitazione, su cui alcuni condòmini del Condominio … avevano aperto un varco con passaggio pedonale.
Il giudice adito, con ordinanza del 2 dicembre 2009, accoglieva la domanda attorea e ordinava al Condominio la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Con successivo atto di citazione del 21 gennaio 2010, titolato “riassunzione del giudizio possessorio”, G.P. conveniva in giudizio il Condominio, chiedendo la conferma dell’ordinanza possessoria e la condanna del Condominio al risarcimento del danno, quantificato in euro 25.000.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 445/2016, rigettava la domanda di risarcimento del danno, non pronunciandosi sulla conferma della tutela possessoria.
2. Avverso la sentenza proponeva appello G.P..
Con sentenza 14 febbraio 2019, n. 335, la Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame, condannava il Condominio … al pagamento di euro 2.500 a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima occupazione; rigettava per il resto il gravame, ritenendo infondata la censura relativa all’omessa pronuncia del Tribunale in punto di conferma dell’ordinanza possessoria, giacché il giudizio di merito era stato iniziato tardivamente.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione il Condominio ….
Resiste con controricorso G.P..
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo lamenta (p. 12 del ricorso) “violazione e falsa applicazione dell’art. 825 c.c., d. lgs. 1446/2018, art. 1, d. lgs. 285/1992, art. 3, comma 1, art. 132 c.p.c., art. 116 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 184 c.p.c., nullità della sentenza per l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio”: la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che sulla strada esisteva ed esiste un diritto di uso pubblico e che il Condominio e i condòmini fanno parte della comunità degli utenti che possono avvalersi della strada e dei servizi forniti dal Comune.
Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello, con motivata valutazione insindacabile da parte di questa Corte di legittimità, ha escluso – in particolare valorizzando la relazione del consulente tecnico nominato d’ufficio in secondo grado – che il tratto di strada in questione sia asservito al pubblico transito, negando le circostanze indicate dal ricorrente a p. 13 del ricorso.
b) Il secondo motivo (p. 15 del ricorso) contesta la violazione del combinato disposto degli artt. 1223, 2043 e 2697 c.c.: il giudice d’appello avrebbe condannato il ricorrente al risarcimento del danno senza che nessuna prova dello stesso sia stata offerta, così contravvenendo alle norme richiamate.
Il motivo non può essere accolto. La Corte, ritenuto che per il periodo in cui il varco è rimasto aperto (dal 13 agosto 2009 al 19 gennaio 2010) vi sia stata una lesione del possesso (lesione che il ricorrente appunto invece nega), ha liquidato il danno, corrispondente al ridotto godimento del bene, in via equitativa esplicitandone i criteri (il presumibile valore locativo del bene in considerazione dell’utilità di cui si è avvantaggiato il Condominio e delle caratteristiche ed ubicazione della strada).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
(omissis)
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.