A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
Non è possibile imporre l’esecuzione di opere straordinarie all’interno delle proprietà esclusive di un condominio anche se vi è necessità di migliorare l’impianto elettrico.
Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14300/2020.
Nella vicenda in esame, alcuni condòmini citavano in giudizio il condominio per sentire dichiarata nulla o annullata la decisione dell’assemblea condominiale nella parte in cui aveva stabilito la ripartizione di alcune spese. In particolare, gli attori domandavano che, in ordine ad opere elettriche eseguite sui beni di proprietà esclusiva, l’impianto degli interruttori fosse configurato in modo tale da permettere ai singoli condòmini di provvedere in maniera autonoma al suo adeguamento.
Poiché il giudice di prime cure rigettava le domande attoree, i condòmini interponevano appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale; il giudice di merito annullava la deliberazione assembleare impugnata nella parte in cui, in sede di approvazione delle opere di adeguamento dell’impianto elettrico ai sensi della Legge n. 46/1990, aveva ripartito su base millesimale anche le spese concernenti interventi su parti di proprietà esclusiva.
Successivamente, l’erede di due degli originari attori, frattanto deceduti, si rivolgeva alla Suprema Corte di Cassazione, davanti alla quale lamentava soprattutto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1112 e 1117 c.c., deducendo come, con riferimento alla voce di spesa inerente l’adeguamento dell’impianto elettrico condominiale alle disposizioni dettate dalla Legge n. 46/1990, l’assemblea condominiale non avesse mai precedentemente deliberato l’esecuzione delle opere in questione, per cui la successiva deliberazione doveva essere dichiarata nulla in ordine a tale voce di spesa, la quale ledeva i diritti dei singoli condòmini sulle parti di proprietà esclusiva.
Nell’accogliere la suddetta censura, il Tribunale Supremo sottolineava che l’adeguamento dell’impianto elettrico condominiale alle prescrizioni dettate dalla Legge n. 46/1990 rappresenta un intervento urgente di straordinaria manutenzione; pertanto, come sancito dall’ultimo comma dell’art. 1135 c.c., “l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne alla prima assemblea”.
Inoltre, gli Ermellini, riprendendo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermavano che “i poteri dell’assemblea non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che la preveda”.