L’art. 1117 cod. civ. inserisce i corridoi (anditi) nel catalogo dei beni comuni, dei quali si presume la condominialità. Di conseguenza, sta al condominio che ne vuole rivendicare il possesso superare la presunzione di condominalità, dimostrando di averne acquistato la proprietà esclusiva per titolo o per usucapione.
Con l’ordinanza 33162 del 16 dicembre 2019, di cui riportiamo un estratto, la Corte di Cassazione si trova ancora una volta a ribadire un concetto che dovrebbe ormai essere dato per assunto. Vediamo una sintesi dei fatti e le valutazioni espresse dagli Ermellini.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 16.12.2019,
n. 33162
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1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13453 del 2010, accolse la domanda proposta dal Condominio di via (omissis) in Milano e dalle condomine G.M. e L.M., e per l’effetto accertò la proprietà comune del corridoio posto al piano sottotetto del fabbricato, e ordinò ai convenuti A.M., R.T. e M.M. il rilascio della porzione da essi occupata nell’ambito della ristrutturazione e trasformazione delle porzioni di sottotetto di proprietà esclusiva, ed il ripristino dei luoghi.
2. La Corte d’appello, adita in via principale dai consorti A.M. – R.T. e in via incidentale dal Condominio e dalle condomine G.M. e L.M., con sentenza pubblicata il 27 giugno 2014, ha confermato la decisione di primo grado, dichiarando compensate le spese di lite del grado.
2.1. La Corte d’appello ha ritenuto provata la proprietà comune del corridoio, irrilevanti le prove dedotte dagli appellanti principali, e ininfluente l’asserita destinazione privata della porzione di corridoio.
(omissis)
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza A.M., M.M. e R.T. sulla base di tre motivi. Resistono congiuntamente, con controricorso, il Condominio di via …, in Milano, G.M. e L.M., i quali propongono ricorso incidentale affidato ad un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
1. Il ricorso principale è infondato.
1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 948, 2697 cod. civ. e 12 preleggi, e si contesta che gli originari attori non avrebbero dimostrato la proprietà comune del corridoio.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1117 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare l’effettiva destinazione della porzione di corridoio di cui si controverte, riguardo sia alle deduzioni e allegazioni di parte sia alle risultanze della CTU, dalle quali emergerebbe la destinazione particolare del bene.
3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1350 cod. civ., 112, 132, 183 cod. proc. civ. e 111 Cost. nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti assumono che la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare le ragioni del rigetto dei capitoli di prova di cui ai nn. da 3 a 7 della memoria ex art. 183 cod. proc. civ., ed erroneamente avrebbe ritenuto irrilevanti i capitoli di cui ai nn. 2 e 3 della medesima memoria, ritenendoli in contrasto con quanto dichiarato dal A.M. in sede di assemblea condominiale. In ogni caso, sarebbe erroneo il giudizio ex ante circa la veridicità del contenuto della testimonianza ed il richiamo al disposto dell’art. 1350 cod. civ.
4. Le doglianze sono prive di fondamento.
4.1. In premessa è necessario evidenziare che l’art. 1117 cod. civ. inserisce i corridoi (anditi) nel catalogo dei beni comuni, dei quali si presume pertanto la condominialità. Di conseguenza, il condominio che agisca in rivendica non è onerato della probatio diabolica, essendo la controparte tenuta a superare la presunzione di condominalità, dimostrando di avere acquistato la proprietà esclusiva per titolo o per usucapione (da ultimo, Cass. 07/08/2018, n. 20593).
4.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato la proprietà comune del corridoio sulla base di plurimi convergenti elementi, evidenziando che il rigore della prova a carico degli attori era attenuato dalla mancanza di conflitto in ordine all’appartenenza anteatta del bene, desumibile sia dalle difese dei A.M. – R.T., dettagliatamente riportate in sentenza, sia dalla dichiarazione resa dal A.M. nell’assemblea condominiale in data 11 ottobre 2007. Nell’occasione il A.M. dichiarò di «avere unificato le due porte già esistenti [dei vani sottotetto di proprietà esclusiva] con una porta in linea, occupando uno spazio che non sapeva essere condominiale», proponendo la concessione in uso di questo spazio, ovvero l’affitto o l’acquisto a prezzo di mercato.
La decisione, che pure non ha tenuto conto della presunzione di condominialità, non è censurabile sotto alcuno dei profili evocati, essendo senz’altro provata la proprietà comune del corridoio.
4.3. Risulta priva di fondamento la questione, prospettata con il secondo motivo di ricorso, concernente la destinazione del bene in contestazione.
In disparte la mancata riproduzione della CTU che impedisce di apprezzare se vi fosse incompatibilità tra le risultanze peritali e la decisione sul punto, la Corte d’appello ha escluso che la porzione di corridoio in contestazione potesse ritenersi destinata a servire la sola proprietà A.M.-R.T., argomentando plausibilmente sull’utilità comune a tutti i condòmini di un corridoio di maggiore ampiezza.
4.4. Risulta inammissibile il motivo che censura la mancata ammissione delle prove testimoniali.
Premesso che il giudizio di rilevanza della prova è necessariamente giudizio ex ante, le circostanze capitolate nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ. dagli originari convenuti, riprodotte in ricorso, risultano in effetti prive di potenziali ricadute sulla materia del contendere. È perfino ovvio che in assenza di delibera condominiale l’uso della porzione di corridoio non era legittimo, seppur tollerato per molti anni, mentre i fatti dedotti nei capitoli da 3 a 7 non hanno alcun collegamento con la questione controversa.
Nella prospettiva del giudizio di legittimità ciò significa che il riscontro del vizio denunciato sub specie di carenza incongruità della motivazione non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza, per carenza di decisività della prova testimoniale non ammessa.
5. Il ricorso incidentale è inammissibile.
(omissis)
7. I ricorsi sono rigettati e le spese del presente giudizio interamente compensate. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.