Il tetto condominiale vola via per il temporale e crea danni. Ma è “caso fortuito”
Il condominio non è tenuto a risarcire il proprietario dell’unità immobiliare danneggiata, perché il temporale aveva una tale intensità da essere “causa unica” dell’evento, che si sarebbe verificato anche se il livello qualitativo della costruzione o della manutenzione dell’edificio fosse stato più elevato.
È quanto rimarcato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 13272 del 1° luglio 2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 1.7.2020,
n. 13272
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Rilevato che, con sentenza resa in data 1/10/2018, la Corte d’appello di Torino, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da A.S. diretta alla condanna del Complesso Residenziale … e di F.E. al risarcimento dei danni subiti da un immobile di proprietà dell’attrice colpito da una pioggia di detriti provocati dallo scoperchiamento del tetto dell’edificio del condominio convenuto in occasione di un forte temporale;
- che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base del complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio, fosse emersa la natura eccezionale dell’evento atmosferico dedotto in giudizio, la cui entità doveva ritenersi tale da rivestire un’incidenza causale autonoma, di per sé solo sufficiente a provocare i danni denunciati dall’attrice, con la conseguente insussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 2051 e 2053 c.c. per la riconduzione della responsabilità dei danni dedotti a carico degli originari convenuti;
- che, avverso la sentenza d’appello, A.S. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
- che il Complesso Residenziale … e la Assimoco s.p.a. (chiamata in giudizio a fini di manleva) resistono con controricorso;
- che F.E. non ha svolto difese in questa sede;
(omissis)
Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2051 e 2053 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale malgovernato le massime di esperienza e i principi di diritto applicabili al caso di specie, segnatamente in relazione all’apprezzamento delle prove, ritenendo erroneamente dimostrata l’eccezionalità dell’evento metereologico dedotto in giudizio, e dunque il caso fortuito esimente previsto dagli artt. 2051 e 2053 c.c., sulla base di elementi di prova generici e contraddittori, senza valutare la sussistenza o meno di vizi di costruzione o di difetti di manutenzione afferenti l’immobile danneggiante, quale presupposti o condizioni per la qualificabilità dell’evento atmosferico dedotto in giudizio alla stregua di un caso fortuito;
- che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato le norme in materia di presunzioni, al fine di ritenere comprovata la sussistenza di vizi di costruzione o di difetti di manutenzione dell’immobile danneggiante, o comunque al fine di ritenere insussistente nel caso di specie, la ricorrenza del caso fortuito;
(omissis)
- che parimenti priva di pregio deve ritenersi l’argomentazione, sostenuta dall’odierna ricorrente, circa il (pretesamente erroneo) mancato approfondimento, da parte della corte territoriale, dell’eventuale sussistenza di vizi di costruzione o di difetti di manutenzione dell’immobile delle parti convenute, avendo i giudici di merito avuto cura di precisare come l’evento atmosferico dedotto in giudizio avesse assunto intensità e proporzioni tali da assumere, di per sé solo, la qualità di “causa unica” degli eventi dannosi denunciati, sì da rendere del tutto irrilevante l’eventuale acquisizione della prova dell’esistenza o meno di vizi di costruzione o di difetti di manutenzione dell’immobile del condominio convenuto, atteso il carattere assorbente dell’efficacia, in ogni caso e comunque determinante (ossia anche in presenza del più elevato livello qualitativo della costruzione o della manutenzione dell’edificio), del ridetto evento atmosferico;
(omissis)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte, in euro 2.800, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200, e agli accessori come per legge.