A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
Gli eredi del condòmino deceduto, i quali non si mettono in contatto con l’amministratore, non si possono opporre al decreto ingiuntivo emesso a loro carico per il recupero delle spese condominiali, asserendo di non aver ricevuto alcuna convocazione dell’assemblea condominiale, né il verbale relativo a quest’ultima.
Ciò è quanto stabilito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6847/2020.
Secondo il suddetto Tribunale, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice è tenuto soltanto a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, dal momento che tale attività è riservata solo al giudice davanti al quale le delibere in questione siano state impugnate.
Qualora non abbia comunicato i suoi dati all’amministratore, l’erede del condòmino deceduto non può contestare il vizio di omessa convocazione ad una riunione assembleare, né può opporsi al decreto ingiuntivo richiesto per mancato pagamento di oneri condominiali.
Difatti, l’attore ha pur sempre l’onere di dimostrare il vizio di costituzione, ma nel senso di essere egli effettivamente fra i soggetti che devono essere regolarmente invitati alla riunione. Tuttavia, detta prova è impossibile nel caso in cui l’erede non abbia comunicato la sua esistenza all’amministratore.
Il procedimento di convocazione dell’assemblea è da ritenersi corretto nel caso in cui l’invito alla partecipazione sia stato rivolto a chi risulti nel registro anagrafico dei condòmini, adeguatamente tenuto e regolarmente aggiornato secondo le variazioni comunicate, di volta in volta, da chi ne abbia il titolo e l’onere o, comunque, acquisite, mediante l’uso della normale diligenza, da chi lo gestisce e ne ha la custodia.
Al fine della partecipazione all’assemblea, l’erede del condòmino deceduto deve mettersi in contatto con l’amministratore per rendere noti i suoi dati.
All’amministratore, il quale viene a conoscenza del decesso di un condòmino, fino a quando gli eredi non manifestano questa loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna ricerca, non spetta inviare alcun avviso né al condòmino, né agli eredi impersonalmente presso l’ultimo domicilio.