Così come ad esempio il pianerottolo e l’androne, anche i portoni sono pertinenze, o meglio “appartenenze” di privata dimora. È il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8421/2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 8421/2020
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1. Con sentenza del 24.9.2018 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con la quale L.T. è stato condannato alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 312 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 e 7 c.p., per aver sottratto in concorso con L.P. due portoni di ingresso degli edifici condominiali, siti in Bari alla via P. e alla via C..
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: l’erronea applicazione della legge penale (art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 624 bis c.p.; invero, errata si presenta la qualificazione giuridica del fatto in relazione alla nozione di privata dimora, atteso che il portone di ingresso del condominio, insistendo su una pubblica via, è privo di qualsiasi carattere di riservatezza, stante la sua intrinseca funzione, tanto che l’imputato ha portato a compimento l’attività delittuosa senza dover fare ingresso all’interno dello stabile.
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. Ed invero, corretta si presenta l’attribuzione all’imputato della fattispecie di furto in abitazione, rientrando i portoni asportati nella tutela dei beni predisposta dall’art. 624 bis c.p..
1.1. Tale norma, posta a salvaguardia dei beni sottratti da edifici o luoghi destinati in tutto od in parte a privata dimora (concetto questo più ampio di quello di abitazione, rientrandovi i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016 e Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018), si estende anche ai beni sottratti dalle “pertinenze” della privata dimora (“…o nelle pertinenze di essa….”).
I portoni asportati erano ubicati proprio all’ingresso – negli androni – degli edifici condominiali, a servizio e protezione anche delle private dimore in essi ubicate, oltre che degli spazi condominiali e, comunque, erano posti in un luogo di “appartenenza” di private dimore, sicché rientrano pienamente nella tutela apprestata dalla norma.
1.2. Il riferimento contenuto nell’art. 624 bis c.p. “... o nelle pertinenze di essa …” (privata dimora), tenuto conto delle ragioni di maggior tutela apprestata per i beni collocati nei luoghi di privata dimora o in quelli “vicini”, che di tale tutela estensivamente beneficiano, non ricomprende solo il luogo rientrante nella nozione civilistica di pertinenza ex art. 817 c.c., ma anche quello più ampio, avente un rapporto di strumentalità con l’abitazione (o le abitazioni) od anche solo di servizio, arrecando una “utilità” al bene principale (ovvero ai beni principali). È stato, all’uopo, evidenziato che la nozione di pertinenza, valevole ai fini dell’art. 624 bis c.p., non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario (Sez. 4, Sentenza n.4215 del 10/01/2013). Piuttosto, essa deve essere accostata alla nozione di “appartenenza”, di cui all’art. 614 c.p., sicché elemento caratterizzante è, dunque, quello della strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario (Sez. 4, n.4215 del 10/01/2013).
1.3. In proposito, è stato ritenuto rientrante nel concetto di “pertinenza” di privata dimora il pianerottolo condominiale, antistante la porta dell’abitazione di uno dei condòmini, avente, come gli altri, diritto di escludere l’intruso (Sez. 5, n. 12751 deI20/10/1998), nonché l’androne del palazzo “per la sua natura pertinenziale delle abitazioni collocate nello stabile”, sebbene pro quota, per tutti gli appartamenti dell’anzidetto complesso” (Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008) e le aree condominiali in genere, ivi comprese quelle destinate a parcheggio che non siano nella disponibilità dei singoli condòmini (Sez. 4, n.4215 del 10/01/2013). Nelle ipotesi descritte la giurisprudenza di legittimità ha, nella sostanza, posto l’accento sulla strumentalità del rapporto tra il luogo violato e di collocazione del bene asportato con la privata dimora, valorizzando appunto il collegamento o la relazione di accessorietà e comunque la contiguità, anche solo di servizio tra i luoghi, come appunto per le parti comuni di un edificio condominiale rispetto alle private dimore in tale edificio esistenti.
1.4. Nella fattispecie in esame, dunque, i portoni sottratti, ubicati all’ingresso degli edifici condominiali, assolvevano appunto con l’androne la suddetta funzione strumentale e complementare alle abitazioni degli stabili condominiali ed il dato secondo cui essi per la parte esterna si trovassero a delimitazione della pubblica via non esclude la funzione dagli stessi assolta, nonché il fatto che per la loro asportazione occorreva la necessaria introduzione negli androni dei palazzi.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.