Con la sentenza 14750/2020 la Cassazione ribadisce principalmente due concetti. In primo luogo, “non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come appunto un condominio”.
In secondo luogo, “risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale”.
Di seguito un estratto della sentenza.
—————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent. n. 14750/2020
—————-
1. Con decreto del 20 agosto 2019, il G.I.P. presso il Tribunale di Udine disponeva il sequestro preventivo del pubblico esercizio “Bar …”, nei confronti di M.C., indagato in ordine al reato di cui agli art. 81 e 659 commi 1 e 2 cod. pen., a lui contestato perché, quale legale rappresentante della società …, avente in gestione il pubblico esercizio “Bar …”, disturbava le occupazioni e il riposo delle persone dimoranti nelle vicinanze, attraverso diffusione di musica ed emissioni acustiche ampiamente superiori ai limiti fissati dalla normativa vigente, anche in orario notturno, in particolare non impedendo i continui schiamazzi degli avventori, fatto asseritamente commesso in Udine da gennaio 2019 con permanenza in atto.
Con ordinanza del 9 settembre 2019, il Tribunale del Riesame di Udine, in accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse dell’indagato, annullava il decreto di sequestro ritenendo non ravvisabile il fumus del reato contestato.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale friulano, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, viene dedotta la violazione dell’art. 659 cod. pen., rilevandosi che, a differenza di quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, il reato contestato appare ravvisabile nel caso di specie, essendo l’indagato, quale gestore del bar, giuridicamente obbligato a eliminare tutte le fonti di disturbo riferibili al proprio locale, tra cui anche gli schiamazzi provenienti dagli avventori in sosta, a nulla rilevando gli aspetti concernenti la tipologia del locale, come le sue dimensioni, la possibilità per la clientela di fruire di uno spazio esterno, il numero di coperti concesso dal Comune o l’autorizzazione a tenere aperto il locale in orario notturno.
Dunque, sulla falsariga delle indicazioni interpretative provenienti dalla giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso, non vi erano ostacoli nel caso di specie alla sussistenza del reato, e tanto anche alla luce delle dichiarazioni rese dai residenti in vicolo … V.F., C.S. ed E.P., della denuncia sporta da D.R., oltre che degli accertamenti fonometrici eseguiti 1’8 giugno 2019 dall’ARPA del Friuli Venezia Giulia.
Con il secondo motivo, viene censurata l’erroneità dell’impostazione seguita dall’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha affermato la necessità di provare, ai fini della sussistenza del reato, che il rumore avesse molestato una vasta platea di persone, posto che, come chiarito da questa Corte, è sufficiente la semplice idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato ma non per forza esteso di individui, come appunto avvenuto nel caso di specie, provenendo l’attività rumorosa da un locale situato in una zona residenziale del centro storico, che era quindi in grado di poter arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone.
Con il terzo motivo, infine, il Procuratore ricorrente contesta il passaggio dell’ordinanza impugnata, con cui il Tribunale ha inteso operare un bilanciamento degli interessi in gioco, ovvero il diritto al riposo dei cittadini e il diritto allo svago e alla conversazione degli avventori di un locale legittimamente autorizzato, evidenziando che in realtà è lo stesso legislatore ad aver risolto questo conflitto di interessi, impedendo le emissioni sonore che superino la c.d. soglia di normale tollerabilità, il che giustifica, senza alcuna forma di responsabilità oggettiva, l’ascrivibilità del reato di cui all’art. 659 cod. pen. in capo al gestore di un esercizio pubblico che non impedisca, specie in orario notturno, gli schiamazzi dei clienti.
In ogni caso, dovevano ritenersi sussistenti anche le esigenze cautelari, atteso che i rumori provocati dall’attività svolta nel locale continuano ad arrecare disturbo al riposo delle persone, anche al di sopra della soglia di tolleranza.
Il ricorso è fondato.
1. Prima di soffermarsi sui profili riguardanti la qualificazione giuridica della condotta, tema su cui si incentrano le doglianze sollevate nel ricorso, peraltro tra loro sovrapponibili e dunque suscettibili di essere trattate unitariamente, si ritiene utile una breve premessa sullo scenario fattuale che fa da sfondo alla vicenda.
Dunque, come evidenziato nell’ordinanza impugnata, invero molto puntuale nella disamina delle risultanze investigative disponibili, il presente procedimento è scaturito dall’esposto presentato il 21 gennaio 2019 dall’amministratore del condominio sito in …, nel quale sono state riportate le lamentele di alcuni condòmini circa gli schiamazzi provenienti dal locale “Bar …”, gestito dalla società facente capo all’odierno indagato M.C..
Nel corso delle indagini, venivano sentiti tre residenti della zona, V.F., C.S. ed E.P., i quali, in maniera sostanzialmente conforme, hanno riferito che, soprattutto durante il fine settimana e in orario notturno, talora anche fino alle tre di notte, provenivano principalmente (ma non solo) dal “Bar …” schiamazzi dovuti al vociare degli avventori e alla musica alta del locale.
Venivano inoltre effettuati, a seguito di segnalazioni dei residenti, numerosi interventi di varie forze dell’ordine (Polizia locale, Carabinieri, Questura) che, pur non attestando la diffusione di musica, tuttavia davano quasi sempre atto della presenza di numerosi avventori all’esterno del locale in questione.
In data 8 giugno 2019 veniva inoltre eseguito un accertamento da parte dell’ARPA del Friuli Venezia Giulia presso l’abitazione di uno dei residenti, C.S., da cui è emerso che il vociare proveniente dal bar, sebbene non particolarmente significativo, aveva tuttavia incrementato il livello del rumore residuo, a finestre aperte, di 21,4 decibel e, a finestre chiuse, di 7,9 decibel, risultando tali valori superiori, rispettivamente di 20 e 8 decibel, ai limiti ritenuti ex lege irrilevanti.
Altro dato fattuale desumibile dall’ordinanza impugnata è che gli orari di apertura del “Bar …” erano dalle 18 alle 3 e che era stata autorizzata dal Comune l’occupazione di suolo pubblico con 14 tavolini, 40 sedie e 6 sgabelli, con possibilità quindi dello stazionamento, nello spazio esterno del locale, di 46 clienti.
Ora, alla stregua di tali risultanze, mentre il G.I.P. ha ritenuto configurabile il reato contestato, il Tribunale del Riesame è pervenuto a conclusioni opposte, escludendo di poter addebitare al gestore del bar la responsabilità penale omissiva per il vociare dei clienti, non essendo stato accertato chi fossero gli avventori del locale, nessuno dei quali era stato identificato nel corso dei controlli, e dandosi comunque atto in varie annotazioni che il gestore si era attivato per tacitare i clienti, essendo stata anzi depositata la fotografia di un cartello di invito alla moderazione.
D’altro canto, è stato osservato dal Tribunale, non era stata riscontrata l’esistenza di emissioni davvero disturbanti, non avendo trovato riscontro le valutazioni soggettive dei denuncianti e non essendo stata peraltro neanche individuata con precisione la fonte del disturbo, cioè se da passanti, da avventori e da quale locale.
Esclusa la sussistenza del fumus, i giudici cautelari hanno invero ritenuto non configurabile neanche il periculum, in considerazione del volgere naturale della stagione autunnale, caratterizzata dalla riduzione delle presenze all’esterno.
In ogni caso, ha concluso il Tribunale, il conflitto di interessi tra i residenti della zona da un lato e gli operatori economici e i clienti dall’altro, doveva essere risolto in sede di valutazione amministrativa, non potendo essere addossata al solo gestore del locale in difetto di una prova rigorosa circa eventuali negligenze, la responsabilità del disagio conseguente all’attività economica già autorizzata.
2. Tanto premesso, deve ritenersi che la valutazione compiuta dal Tribunale circa la mancata configurabilità del reato contestato non sia immune da censure.
In primo luogo, non appare condivisibile il rilievo dell’ordinanza impugnata circa il numero contenuto delle persone che hanno lamentato il disturbo del riposo, posto che il procedimento penale in esame è sorto dall’esposto di un intero condominio, essendo stati poi sentiti tre singoli condòmini, i quali, escussi sia nell’aprile che nell’agosto 2019, hanno tutti confermato l’esistenza degli schiamazzi notturni.
A ciò deve aggiungersi che analoghe lamentele sono state prospettate anche da una persona residente in una strada attigua, ovvero D.R., residente in via …, il quale ha parimenti presentato un esposto, che ha dato luogo a un procedimento penale che è stato riunito a quello per cui si procede.
Dunque, alla stregua di quanto rappresentato dall’amministratore di condominio, dai tre singoli condòmini e dal cittadino residente in una via attigua, vi erano i presupposti per ritenere astrattamente configurabile la fattispecie contestata, non potendosi pretendere un’indagine a tappeto tra tutti i residenti del quartiere sui disagi subiti, come lasciato intendere dal Tribunale, che ha evidenziato una lacuna investigativa in proposito; deve infatti richiamarsi sul punto la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 18521 dell’11/01/2018), secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come appunto un condominio.
Deve dunque ribadirsi che, una volta accertato l’elemento materiale del reato nel senso appena indicato, la ricerca di una platea ancor più diffusa di persone che possano essere state effettivamente disturbate dagli schiamazzi riguarda l’intensità e la diffusività del danno, ma non anche la sussistenza del reato.
3. Chiarito questo aspetto, l’ordinanza risulta altresì censurabile nella misura in cui ha ritenuto necessaria, ai fini dell’integrazione della contravvenzione contestata, l’esistenza di una molestia che non si esaurisse nel mero protrarsi dei rumori provenienti dal locale, ma si concretizzasse in emissioni sonore ben più intense di quelle rilevate dall’accertamento dell’ARPA e dai sopralluoghi della P.G.
Al riguardo deve invero osservarsi che le doglianze dei condòmini non sono rimaste mere valutazioni soggettive, posto che le verifiche fonometriche dell’ARPA, pur se concentrate in un solo giorno, hanno comunque constatato che il c.d. valore differenziale era comunque superiore, sia pure non in maniera eccessiva, ai limiti di legge, sia a finestre chiuse che aperte, mentre gli interventi delle forze dell’ordine, sebbene non abbiano rilevato la presenza di musica ad alto volume, hanno dato comunque atto in molti casi dell’esistenza di un prolungato vociare all’esterno del locale, spesso interrotto solo dall’arrivo degli operanti, non potendosi sottacere che già l’elevato numero dei controlli delle forze dell’ordine è sintomatico delle frequenza delle segnalazioni operate dai residenti della zona.
In tal senso, deve ritenersi che anche la reiterazione in giorni diversi degli schiamazzi, a prescindere dalla loro intensità, sia idonea ad arrecare disturbo al riposo delle persone, soprattutto se ciò avviene, come nel caso di specie, in orario serale o notturno, fermo restando che, come chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014), la contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1 cod. pen., è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.
Ora, in ogni forma in cui si manifesti il reato, non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui.
4. Ciò posto, deve a questo punto affrontarsi l’ulteriore questione concernente l’ambito di responsabilità del gestore del locale rispetto agli schiamazzi dei clienti.
Su questo aspetto, il Collegio ritiene di dover dare continuità alla condivisa affermazione di questa Corte (omissis), secondo cui risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui la veste di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento, come l’attuazione dello “ius excludendi” e il ricorso all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica; a tal fine, poiché l’evento possa essere addebitato al gestore dell’esercizio commerciale, occorre che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte dell’agente.
Ciò implica un’adeguata verifica in sede di merito, volta ad accertare la consistenza degli spazi fruibili dagli avventori, la tipologia delle emissioni sonore e le iniziative assunte dal gestore del locale per eliminarle o almeno per contenerle, dovendosi rilevare che l’indagine compiuta sul punto dall’ordinanza impugnata non appare del tutto esaustiva: è stato ad esempio ricordato che vi era nel locale un cartello di invito alla moderazione, ma non è stato precisato se lo stesso si trovava dentro o fuori il locale, quando è stato apposto e se vi fosse qualcuno del personale preposto a verificarne l’osservanza, non potendosi ignorare il dato che, risentiti ad agosto 2019, i condomini hanno riferito che, rispetto alla loro prima audizione, avvenuta ad aprile, i rumori provenienti (non solo ma soprattutto) dal “Bar …” non erano affatto cessati, ma anzi a loro avviso si erano addirittura intensificati.
Il Tribunale invero riconosce che, in numerose annotazioni, viene dato atto che il gestore si attivava per tacitare i clienti, ma non è ben chiaro se tale circostanza, peraltro indicativa dell’esistenza degli schiamazzi, sia scaturita dal sopraggiungere delle Forze dell’ordine o fosse invece espressione di un comportamento abituale, la cui efficacia peraltro appare smentita dalla frequenza degli interventi di P.G.
In tal senso, peraltro, deve ritenersi non dirimente il fatto, stigmatizzato dal Tribunale, che alcuno degli avventori sia stato identificato, dovendosi piuttosto incentrare l’attenzione sulla verifica dell’attività di controllo esigibile da parte del gestore del locale, in un’ottica non formale ma sostanziale, che tenga conto sia delle dimensioni degli spazi destinati al pubblico, sia della conseguente necessità di accertare il rispetto della “normalità tollerabilità” delle emissioni sonore.
A tal proposito, invero, non appaiono affatto peregrine le considerazioni del Tribunale circa il difficile rapporto tra diritto al riposo degli abitanti della zona da un lato e diritto allo svago degli avventori e tutela della libertà di impresa dall’altro; tuttavia, se è vero che il locale era autorizzato a rimanere aperto fino alle 3 di notte e che l’occupazione degli spazi esterni era stata autorizzata dal Comune fino al limite di 46 coperti, è tuttavia altrettanto innegabile che tali circostanze non possono legittimare una compromissione delle esigenze di tutela della tranquillità pubblica, né esimono il gestore del locale pubblico dall’osservanza dei doveri di controllo sul rispetto della quiete altrui, e ciò a prescindere dall’eventuale inerzia della Pubblica Amministrazione, chiamata per prima a ponderare con rigore gli interessi in gioco nella gestione degli spazi pubblici e a dirimere eventuali contrasti.
L’ordinanza impugnata conclude il proprio ragionamento affermando che l’autore materiale del reato è innanzitutto chi si rende protagonista degli schiamazzi, per cui è costui che va prima di tutti perseguito, mentre “tutto il resto è accessorio”.
Non c’è dubbio, tuttavia, che, soprattutto nel caso di spazi pubblici occupati da una pluralità di persone (in alcune annotazioni si parla della presenza di circa 50 avventori), destinate peraltro ad alternarsi nel corso della serata, ad arrecare disturbo alle occupazioni delle persone, più che la voce del singolo cliente, è la rumorosità diffusa provocata dall’insieme degli avventori, rispetto alla quale viene in rilievo la posizione di garanzia di chi ha la responsabilità della gestione del locale dove si raccolgono, sia pur legittimamente, coloro che alimentano quei rumori, per cui è da quest’ultimo che deve esigersi la condotta impeditiva dell’evento illecito.
5. Anche sotto il profilo cautelare, infine, appare indispensabile un approfondimento in sede di merito, sia alla luce della persistenza degli schiamazzi lamentata dai condòmini, sia in considerazione della genericità del passaggio dei giudici del riesame sulle “cautele aggiuntive” cui si sarebbe impegnato il gestore del locale per il futuro, non essendone state illustrate le caratteristiche.
6. Alla stregua di tali considerazioni, si impone dunque l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Udine per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Udine, Sezione Riesame.