Infiltrazioni acqua meteorica: il condominio deve risarcire
La corte di appello di Genova ha accolto, anche se parzialmente, la richiesta di risarcimento danni di una condomina, nei confronti del condominio, obbligando quest’ultimo a rimborsare la spesa sostenuta dall’appellante per le infiltrazioni di acque meteoriche nel suo appartamento e per i vizi delle opere edili eseguite sulle parti comuni dell’edificio.
Di seguito l’estratto dell’ordinanza emessa dalla Cassazione rispetto alla vicenda processuale.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 16.3.2018, n. 6548
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Rilevato che:
- a conclusione dei giudizi di merito, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte di Appello di Genova – in parziale accoglimento dell’appello proposto da B.A. (attrice in primo grado) nei confronti del Condominio dell’edificio sito in Genova via … (convenuto) – accolse la domanda attorea di risarcimento del danno in forma specifica e, per l’effetto, dichiarò il detto condominio tenuto agli interventi sulle parti condominiali di cui al provvedimento cautelare emesso ex art. 700 cod. proc. civ., già eseguiti a spese dell’attrice, condannando il medesimo condominio al rimborsare all’attrice le spese a tal fine sostenute, determinate in euro 115.699,03 (da maggiorarsi con gli interessi legali);
- avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Condominio dell’edificio sito in Genova via Bari … sulla base di un unico motivo;
- B.A. ha resistito con controricorso;
- il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L.C., ha concluso, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso;
- entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato che:
- l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., col quale si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’attrice avesse proposto in primo grado domanda di risarcimento del danno in forma specifica, poi riproposta in appello) è infondato, in quanto, dalle conclusioni dell’atto di citazione introduttivo e da quelle in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado (pp. 5 e 15 del controricorso), risulta che l’attrice ebbe a chiedere espressamente la condanna del condominio al risarcimento dei danni patiti per le spese da essa sostenute per le infiltrazioni di acque meteoriche nel suo appartamento e per i vizi delle opere edili eseguite sulle parti comuni dell’edificio, cosicché, riproposte tali domande in appello, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna extrapetizione per avere condannato il condominio al rimborsare all’attrice le spese sostenute per l’esecuzione del provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. che aveva disposto proprio i lavori di rifacimento delle parti comuni dell’edificio (impermeabilizzazione della copertura del fabbricato e del relativo cornicione), rimborso esattamente ritenuto dalla Corte di Genova compreso nelle domande proposte;
- la memoria depositata dal difensore del ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
- il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
- ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15°/o, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.