Tra gli obblighi del manutentore rientra non solo quello di intervenire ogni volta che l’ascensore presenta un inconveniente, ma anche quello di segnalare alla proprietà che un determinato pezzo deve essere sostituito nella sua interezza perché obsoleto e come tale possibile causa non solo di generici malfunzionamenti, ma di danni ai trasportati. È quanto disposto dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza 31215 del 29 novembre 2019, di cui riportiamo un estratto, ha confermato la condanna al risarcimento danni a carico di una società manutentrice.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 29.11.2019,
n. 31215
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La D. s.r.l. propone ricorso per cassazione, notificato il 10 luglio 2018, articolato in due motivi nei confronti del Condominio …, per la cassazione della sentenza n. 1922/2018, depositata il 27.4.2018 dalla Corte d’Appello di Napoli, notificata a mezzo pec il 4.5.2018, con la quale, a conferma della sentenza di primo grado, era stata condannata a manlevare il condominio dalle somme che questo era stato condannato a pagare a V.C. per i danni alla persona riportati a seguito del malfunzionamento di uno degli ascensori della struttura, la cui manutenzione era curata dalla società ricorrente.
In particolare, la sentenza di appello accertava che l’incidente verificatosi nell’ascensore, che subiva una improvvisa, brusca accelerazione, causando danni alla persona della V.C., era stata provocata dal cattivo funzionamento del selettore di manovra dovuto alla rottura dei nottolini posti sulla fune, mal funzionamento già verificatosi alcuni mesi prima del sinistro.
Addebitava alla D. s.r.l. non di non aver effettuato gli interventi manutentivi previsti dal contratto e richiesti dal condominio, ma di non aver promosso la sostituzione di quella componente dell’ascensore, pur avendo già in precedenza rilevato il verificarsi del blocco del selettore di manovra, concorrendo con il condominio a causare il sinistro.
Il condominio … resiste con controricorso datato 16 novembre 2018.
Anche la V.C. resiste con controricorso.
(omissis)
1. Il Collegio, pur tenuto conto delle osservazioni contenute nella memoria, condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 1176, 2043 c.c. e dell’art. 15 comma 5 del d. P.R. n. 162 del 1999, denunciando una valutazione imprudente della prova, tanto grave da risolversi in una interpretazione logicamente insostenibile e che ha determinato una errata ricostruzione in fatto.
Con il secondo motivo, denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Complessivamente, propone una diversa rilettura delle risultanze di fatto, inammissibile in questa sede, ovvero ritiene che la sentenza impugnata abbia mal valutato le risultanze dell’accertamento tecnico, dal quale non emerse alcun difetto di manutenzione, ma l’opportunità di sostituire il selettore di manovra, risalente agli anni ’70, con altro di tipo diverso. In particolare, avrebbe errato nell’ascrivere tale responsabilità anche alla ditta di manutenzione, essendo la modifica e l’aggiornamento dell’impianto una scelta riservata alla proprietà dell’immobile.
(omissis)
Né tanto meno può ravvisarsi una violazione delle predette norme nel fatto che il collegio, sulla base dell’ATP e della ricostruzione dei fatti da esso fornita, abbia attribuito un significato diverso ai fatti illustrati, non considerando rilevante, ai fini della esclusione della responsabilità della D. s.r.l., la regolarità della situazione manutentiva.
In primo luogo, un accertamento tecnico preventivo non contiene valutazioni tecniche sulle cause dei danni, ma fotografa, a beneficio del giudice e delle parti, una situazione di fatto, fornendo elementi destinati a sparire o a modificarsi se non rilevati in un determinato momento. Il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha peraltro facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, ma non è da esse in alcun modo vincolato. Sulla base della ricostruzione della situazione fattuale offerta dal consulente si innesta la valutazione del giudice, che non può prescindere dai fatti ma può attribuire ad essi una diversa considerazione alla stregua delle norme che ritiene applicabili per risolvere il caso concreto: nella specie, ha considerato che tra gli obblighi del manutentore rientrasse non solo quello di intervenire ogni volta che l’ascensore presentava un inconveniente, ma anche quello di quanto meno segnalare alla proprietà che un determinato pezzo dovesse essere sostituito nella sua interezza perché obsoleto e come tale possibile causa non solo di generici malfunzionamenti, ma di danni ai trasportati.
La spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo, solo nei confronti della controricorrente V.C., in quanto il controricorso del Condominio è tardivo: a fronte della notifica del ricorso, avvenuta il 10 luglio 2018, il controricorso è datato 26 novembre 2018 (e notificato in data necessariamente successiva), quindi si colloca ben oltre il termine di giorni quaranta dalla notifica del ricorso fissata dall’art. 370 c.p.c..
(omissis)
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente V.C., che liquida in complessivi euro 4.000 oltre 200 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.