La quietanza di pagamento sprovvista di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., al condomino che sottoponga a espropriazione forzata, ex art. 543 ss. cod. proc. civ., i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio, in quanto egli è terzo al rapporto contrattuale da cui origina l’oggetto del pignoramento.
È uno degli importanti principi di diritto esposti dalla Cassazione con la sentenza 14599 del 9 luglio 2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., sent. 9.7.2020,
n. 14599
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M.V. pignorava ai danni di G.C., titolare dell’omonima impresa edile, le somme a lui dovute, quale corrispettivo di un contratto di appalto, dal Condominio di Via …, del quale la stessa M.V. era condomino. Il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, sostenendo di aver già pagato il dovuto ed esibiva una quietanza di pagamento sprovvista di data certa. La dichiarazione veniva contestata dalla creditrice procedente nelle forme di cui all’art. 548 cod. proc. civ., nella versione anteriore alla modifica attuata con legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il Tribunale di Catania accertava la sussistenza del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del Condominio. In particolare, riteneva che il terzo pignorato non avesse idoneamente provato l’estinzione del debito nei confronti dell’impresa edile del G.C. prima della notifica del pignoramento, in quanto la quietanza di pagamento prodotta dall’amministratore del Condominio, non presentando data certa, non poteva essere opposta alla M.V..
Il Condominio appellava la decisione, deducendo che la creditrice procedente era essa stessa condomino e quindi non estranea al rapporto tra il terzo pignorato e l’impresa edile G.C.. Pertanto, la quietanza di pagamento poteva esserle opposta anche se sprovvista di data certa.
La Corte d’appello di Catania accoglieva il gravame, condannando l’appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
La sentenza veniva fatta oggetto, da parte della M.V., di ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrati da successive memorie.
Il Condominio resisteva con controricorso.
(omissis)
Ragioni della decisione
(omissis)
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2917 e 2704 cod. civ..
La M.V. sostiene, in pratica, che la quietanza di pagamento, sprovvista di data certa anteriore al pignoramento, proveniente dal G.C. ed esibita dal Condominio terzo pignorato, non possa esserle opposta in quanto estranea al rapporto contrattuale fra i due. Infatti, l’art. 2704 cod. civ. esclude – com’è noto – solo riguardo ai terzi la certezza della data della scrittura privata non registrata la cui sottoscrizione non sia stata autenticata, fintanto che non si verifichi un fatto che stabilisca in modo certo l’anteriorità della formazione del documento.
La questione di diritto sottoposta è, dunque, se il singolo condomino sia contitolare del rapporto contrattuale posto in essere dal condominio ovvero versi in condizioni di terzietà e, quindi, sia a lui opponibile la quietanza senza data certa oppure no.
Il motivo è fondato.
2.2. La recente pronuncia delle Sezioni unite – in attesa della cui pubblicazione era stata rinviata la trattazione della presente causa – si pone in continuità con i precedenti arresti di legittimità.
La questione trattata riguardava la legittimazione autonoma del condomino ad appellare una sentenza che veda soccombente il condominio. Al riguardo, è stato ribadito il principio di diritto secondo cui nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota (Sez. U., Sentenza n. 10934 del 18/04/2019).
La citata non si discosta, come già detto, dall’orientamento prevalente, secondo cui il singolo condomino è contitolare pro quota delle obbligazioni del condominio, sia dal lato passivo che da quello attivo, talché i singoli condòmini possono agire individualmente per la tutela degli interessi dello stesso (omissis).
Tale conclusione poggia sulla premessa che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti (omissis).
2.3. Da questa premessa, presente anche nella sentenza d’appello, non si può trarre, tuttavia, la conclusione che la quietanza di pagamento, sprovvista di data certa, rilasciata al Condominio sia comunque opponibile alla M.V., in quanto parte del rapporto contrattuale.
Sebbene il condominio sia un ente di gestione con limitata soggettività e sprovvisto di un patrimonio proprio, il suo amministratore non agisce nella qualità di mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini. La circostanza che questi ultimi rispondano delle obbligazioni assunte dal condominio, in ragione dell’inesistenza di un patrimonio separato, non comporta che essi assumano pure il ruolo di parte in senso tecnico (quand’anche rappresentata dall’amministratore) nei rapporti contrattuali costituiti da quest’ultimo. Gli atti giuridici posti in essere dall’amministratore vanno, infatti, riferiti comunque al condominio, quale ente di gestione di un interesse collettivo. Tant’è che, tra l’altro, quest’ultimo deve essere dotato di un proprio codice fiscale e deve, nella qualità di sostituto d’imposta, effettuare la ritenuta d’acconto sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi.
Dunque, anche la quietanza del pagamento effettuato dal condominio, a valere quale dichiarazione di scienza resa dal creditore (da ultimo: Sez. 3, Sentenza n. 23636 del 24/09/2019), fa stato fra queste parti nell’ambito di un rapporto cui il singolo condomino resta, almeno a questi fini, terzo.
Nei confronti del singolo condomino, pertanto, la quietanza di pagamento «non è certa e computabile», ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.. D’altro canto, se si ragionasse diversamente, si dovrebbe finire col dire che il medesimo atto – la quietanza sprovvista di data certa anteriore al pignoramento – sarebbe opponibile al condomino pignorante nei limiti della quota sua condominiale millesimale ed inopponibile per il resto; il che ovviamente contrasta con la necessaria unicità degli effetti dell’atto giuridico.
(omissis)
2.4. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: “La quietanza di pagamento sprovvista di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata, ex artt. 543 ss. cod. proc. civ., i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio, in quanto egli è terzo estraneo al rapporto contrattuale da cui origina l’oggetto di pignoramento”.
Tale principio va poi coordinato con quello, già affermato da questa Corte, secondo cui in sede di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall’art. 548 cod. proc. civ. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall’art. 549 cod. proc. civ.), il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Con la conseguenza che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento. E comunque, quand’anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 cod. civ., ma, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (omissis).
In applicazione di tali princìpi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ..
(omissis)
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.