L’ordinanza n. 6028 del 28 febbraio scorso, emessa dalla Corte di Cassazione, confermando le precedenti pronunce del Tribunale di Cagliari, ha messo fine alla controversia sorta tra un Condominio e il titolare di una carrozzeria, a questo limitrofa, che aveva installato una canna per lo smaltimento dei fumi invadendo e occupando (a detta del Condominio) la colonna d’aria insistente sul giardino condominiale.
Di seguito gli estremi della vicenda e l’estratto della pronuncia della Corte.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 28.2.2019,
n. 6028
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Con ricorso depositato il 16.3.2005 il Condominio di Via … conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Cagliari S.C., allegando che questi aveva installato una canna per lo smaltimento dei fumi della sua carrozzeria posta al piano terra dell’edificio confinante, invadendo ed occupando la colonna d’aria insistente sul giardino condominiale in uso a tutti i condòmini dello stabile di via …. Riteneva che tale condotta integrasse gli estremi dello spoglio della predetta colonna d’aria e chiedeva la reintegrazione del possesso mediante la rimozione del manufatto realizzato dal resistente.
(omissis)
All’esito del giudizio di merito, con sentenza n. 2335/2010 il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando allo S.C. l’eliminazione della canna fumaria oggetto di causa.
Interponeva appello lo S.C. e la Corte di Appello di Cagliari, dopo aver disposto C.T.U., accoglieva il gravame con la sentenza oggi impugnata n.230/2015. La Corte territoriale osservava preliminarmente che nel ricorso introduttivo non si faceva alcun riferimento al tema delle immissioni provenienti dal manufatto realizzato dall’appellante. Riteneva poi che il cortile sul quale insisteva il manufatto, in ragione della sua conformazione scoscesa, della presenza di un terrapieno e di una aiuola nella parte adiacente al fabbricato in cui era situata la carrozzeria dell’appellante, nonché della presenza di finestre sulle pareti di ambedue i palazzi, non fosse passibile di essere utilizzato dai condòmini dello stabile di via… in modo diverso o trasformato rispetto alla sua attuale destinazione. Riteneva ancora che la canna fumaria, in ragione della sua posizione rispetto alle finestre, altezza rispetto al piano del cortile e conformazione, non costituisse limite alla concreta utilizzabilità, presente o futura, del cortile oggetto di causa. Concludeva pertanto per l’insussistenza dell’interesse concreto del condominio ad impedire o limitare l’attività dello S.C. e respingeva l’originaria domanda proposta dal condominio di via …, condannandolo alle spese del doppio grado.
Propongono ricorso per la cassazione di detta sentenza D.M. (e altri), condòmini dello stabile di via …, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso S.C..
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 936 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe errato nell’aderire alle risultanze della C.T.U., affermando la liceità dell’operato dello S.C. senza considerare da un lato il fatto che il cortile avrebbe potuto essere oggetto di future utilizzazioni diverse da quella attuale e, dall’altro lato, che il manufatto realizzato dal controricorrente era idoneo a costituire, a carico del bene condominiale, una servitù prima inesistente.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe valutato che la canna fumaria realizzata dallo S.C. impedisce all’albero piantato nella sottostante aiuola di crescere liberamente. Ad avviso dei ricorrenti, la sola presenza del manufatto implicherebbe l’obbligo del Condominio di via … di limitare la libera crescita dei rami delle sue alberature per non recar danno a detto bene, prima inesistente.
Le due censure, che per la loro intima connessione meritano di essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili in quanto si risolvono in una richiesta di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.
(omissis)
Infine, la sentenza della Corte cagliaritana è ben argomentata e valorizza il fatto che la canna fumaria fuoriesce dalla finestra del resistente, già presente in loco, ed è posta ad una altezza di 2,35 metri rispetto all’attuale livello del sottostante cortile.
Poiché tale distanza è stata calcolata rispetto alla sommità del terrapieno (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), è proprio l’argomento speso dai ricorrenti, secondo cui la Corte cagliaritana avrebbe dovuto considerare anche le future possibili utilizzazioni dell’area senza escludere la possibilità che il terreno potesse essere livellato, ad avvalorare l’assenza di un interesse concreto alla tutela invocata dagli odierni ricorrenti.
L’eventuale livellamento del terreno, infatti, potrebbe addirittura aumentare, o al massimo conservare, l’attuale altezza dal suolo; il che, a fronte del minimo ingombro della canna – riscontrato dalla Corte di Appello sulla base delle risultanze della C.T.U. ritenute condivisibili dal giudice di seconde cure – esclude la sussistenza di una apprezzabile lesione del possesso suscettibile di ricevere tutela.
(omissis)
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.700 di cui euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cassa avvocati come per legge.