Con particolare riferimento alle scale, ai ballatoi e alle porte, che fondamentalmente sono destinati all’accesso dell’edificio, e soltanto occasionalmente od eccezionalmente per l’affaccio, essi possono configurare vedute quando – indipendentemente dalla funzione primaria del manufatto – risulti obiettivamente possibile, in via normale, per le particolari situazioni o caratteristiche di fatto, anche l’esercizio della ‘prospectio’ ed ‘inspectio’ su o verso il fondo del vicino.
E tale principio, richiamato dalla Corte di Cassazione, vale anche per una porta in metallo realizzata per l’accesso a un lastrico solare, a una distanza dall’immobile del vicino inferiore a quella prevista dalla legge. Di seguito un estratto dell’ordinanza 20273/2017.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 22.8.2017,
n. 20273
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C.F. con atto di citazione notificato in data 20/02/2007 conveniva in giudizio P.F. innanzi il Tribunale di Bari e premesso di essere proprietaria di un immobile confinante con quello di proprietà del convenuto, sito in …, lamentava che quest’ultimo aveva realizzato, sull’adiacente lastrico solare, l’apertura di una porta in violazione delle norme concernenti le distanze tra costruzioni per le vedute dirette ex art. 905 c.c., nonché il mancato rispetto, nell’edificazione del muro di confine, dell’altezza di 3 metri ex art. art. 886 c.c..
Il Giudice adito, nella contumacia del convenuto, sulla base degli accertamenti eseguiti dal c.t.u., aveva ritenuto l’irregolarità di dette opere ordinando la rimozione dalla veduta e la sopraelevazione del muro di confine fino ad un’altezza di 3 metri dal piano di calpestio.
In virtù di appello interposto dal P.F., con atto di citazione notificato il 23/07/2011, la Corte di Appello di Bari, nella resistenza dell’appellata, in riforma della sentenza n. 203/2011 del Tribunale di Bari, accogliendo il gravame, escludeva che la porta di accesso al lastrico solare costituisse veduta e negava l’esistenza dell’obbligo d’innalzare il muro di confine, in assenza di una pari offerta della controparte.
Avverso tale decisione la C.F. propone ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, con i quali lamenta rispettivamente: la violazione o falsa applicazione degli artt. 905 e 906 c.c.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 886 c.c.; la omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia.
Il P.F. è rimasto intimato.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto per i restanti.
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “La ricorrente con il primo motivo lamenta che la Corte di Appello di Bari abbia erroneamente ritenuto che l’apertura della porta sul lastrico solare adiacente alla sua proprietà non comporti alcuna violazione delle norme concernenti le distanze tra costruzioni, in particolare quanto alle vedute dirette. La censura appare fondata.
Occorre preliminarmente osservare che è pacifico in punto di fatto, che dalla porta in ferro, di cui si discute, è possibile affacciarsi sul lastrico solare adiacente alla proprietà della C.F. da una distanza di 0,75 metri dal confine, inferiore a quella minima prevista pari a 1,5 metri.
La Corte distrettuale ha statuito che da detta apertura non è esercitabile una veduta poiché sull’accesso vi è una porta in ferro che non consente di guardare nella proprietà confinante.
In definitiva, sostiene la Corte di Appello di Bari che una porta non può dar luogo ad una veduta, perché carente di ‘inspectio’.
La giurisprudenza di questa Corte, in tema di limitazioni legali della proprietà, con particolare riferimento alle scale, ai ballatoi e alle porte, che fondamentalmente sono destinati all’accesso dell’edificio, e soltanto occasionalmente od eccezionalmente per l’affaccio, ha statuito che possono configurare vedute quando – indipendentemente dalla funzione primaria del manufatto – risulti obiettivamente possibile, in via normale, per le particolari situazioni o caratteristiche di fatto, anche l’esercizio della ‘prospectio’ ed ‘inspectio’ su o verso il fondo del vicino (Cfr. Cass. n. 499 del 2006 e Cass. 16 marzo1981 n.1431).
Nella fattispecie, il giudice territoriale ha escluso una comoda ‘inspectio’ e ‘prospectio’ sulla sola base del materiale in cui è stata realizzata la porta, senza considerare lo stato dei luoghi, ossia gli altri elementi obiettivi di carattere strutturale e funzionale, determinanti al fine di accertare l’esistenza o meno di una veduta, non potendo rilevare solo la circostanza che la porta serva a collegare due spazi, in quanto tale elemento di diversità non vale ad escludere di per sé l’obiettiva esistenza di una servitù di veduta.
(omissis)
Per tali ragioni si ritiene sussistere la manifesta fondatezza del primo motivo e l’infondatezza delle censure restanti e dunque procedere ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra – cui non sono state rivolte critiche – sono condivisi dal Collegio e conseguentemente va accolto il primo motivo, respinti í restanti, con annullamento della contestata decisione in relazione alla censura accolta, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Bari. Lo stesso giudice provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a diversa Sezione della Corte di appello di Bari, anche per le spese del giudizio di Cassazione.